Art. 3.

  Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89

  1.  Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n.
89, e' sostituito dal seguente:
  «3.    Oltre   ai   candidati   di   cui   ai   commi 5   e   5-bis
dell'articolo 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove scritte
un  numero  di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e,
comunque,  non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata
in  base  al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di
preselezione.».
 
          Nota all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5-ter della citata
          legge  16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato:
              «Art.  5-ter.  - 1. La prova di preselezione si svolge,
          con  cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche
          per gruppi di candidati divisi per lettera.
              2.  La  prova  di  preselezione  e'  unica  per ciascun
          candidato  e  verte  sulle  materie oggetto del concorso. I
          quesiti,  in  numero  uguale  per  ciascun  candidato, sono
          circoscritti  a dati normativi, con esclusione di argomenti
          dottrinali  e  giurisprudenziali, e devono essere formulati
          in   modo  da  assicurare  parita'  di  trattamento  per  i
          candidati.
              3.  Oltre  ai  candidati  di  cui  ai  commi 5 e 5-bis,
          dell'art.  5-bis,  e' comunque ammesso a sostenere le prove
          scritte  un  numero  di  candidati pari a tre volte i posti
          messi  a  concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento
          secondo   la  graduatoria  formata  in  base  al  punteggio
          conseguito    da   ciascun   candidato   nella   prova   di
          preselezione.
              4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati
          classificati  ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe
          ammesso ai sensi del comma 3.».