Art. 3. Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente: «3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 5-ter della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 5-ter. - 1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera. 2. La prova di preselezione e' unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parita' di trattamento per i candidati. 3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis, dell'art. 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione. 4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.».