Art. 4.

    Modifiche all'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

  1. L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito
dal seguente:
  «Art.  45.  - 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per un periodo
non   inferiore   ad   un   mese,   in  luogo  del  delegato  di  cui
all'articolo 44,  in  sostituzione  del  notaio assente in permesso o
temporaneamente  impedito.  Competente per la nomina e' il presidente
del  consiglio  notarile  ovvero  il  consigliere anziano, qualora il
notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
  2.  Il  coadiutore  esercita  tutte  le funzioni notarili in nome e
nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma
non ha alcun diritto di successione.
  3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di
concorrere  con  lui  nell'esercizio  delle funzioni notarili, ma non
puo' esercitarle da solo.
  4.  Il  notaio  che  svolge le funzioni di commissario nel concorso
notarile  ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile
la  nomina  di  un  coadiutore  limitatamente  ai  giorni  in  cui e'
impegnato nell'espletamento dell'incarico.
  5.  La  presenza  in  commissione  del  notaio coadiuvato, che deve
preventivamente  avvertire  il  presidente  del  consiglio  notarile,
legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
  6.  I  periodi  durante i quali il coadiutore del notaio componente
della   commissione  di  concorso  esercita  le  funzioni,  non  sono
computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.».