Art. 5 Composizione della commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso per notaio di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da nominarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova con decreto del Ministro della giustizia, e' unica ed e' composta da: a) un magistrato di cassazione dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori, con funzioni di legittimita', che la presiede; b) un magistrato di qualifica non inferiore a quella di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente; c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello; d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche; e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianita' nella professione. 2. I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato. 3. I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi. 4. La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni. 5. La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione e di correzione degli elaborati, nonche' durante le prove orali, opera con la presenza di cinque membri: a) il presidente o il vice presidente; b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello; c) un docente universitario; d) due notai. 6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati e' disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei docenti universitari e' disposto dall'universita' di appartenenza.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 6 agosto 1926, n. 1365, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 1. - I notai sono nominati con decreto reale in seguito a concorso per esame, che sara' tenuto in Roma almeno una volta all'anno, per quel numero di posti che sara' determinato dal Ministro per la giustizia. L'esame avra' carattere teorico pratico e le modalita' relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso. Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono: a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso; b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso; c) aver superato la prova di preselezione informatica.". - Per il testo dell'art. 5-bis della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 5-ter della citata legge 16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 3.