Art. 5
             Composizione della commissione esaminatrice

  1.  La  commissione  esaminatrice  del  concorso  per notaio di cui
all'articolo  1,  primo comma, della legge 6 agosto 1926, n. 1365, da
nominarsi  almeno  dieci  giorni  prima  dell'inizio  della prova con
decreto del Ministro della giustizia, e' unica ed e' composta da:
a) un   magistrato   di   cassazione   dichiarato  idoneo  ad  essere
   ulteriormente   valutato   ai  fini  della  nomina  alle  funzioni
   direttive   superiori,   con  funzioni  di  legittimita',  che  la
   presiede;
b) un  magistrato  di  qualifica non inferiore a quella di magistrato
   dichiarato  idoneo  ad essere ulteriormente valutato ai fini della
   nomina a magistrato di cassazione con funzioni di vice presidente;
c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) tre  professori  universitari, ordinari o associati, che insegnino
   materie giuridiche;
e) sei  notai,  anche  se  cessati dall'esercizio, che abbiano almeno
   dieci anni di anzianita' nella professione.
  2.  I  notai  sono  scelti  tra  diciotto  nominativi indicati, per
ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.
  3.  I  commissari  che  hanno  partecipato,  anche  in  parte, alla
procedura  concorsuale, non possono essere nominati nella commissione
dei due concorsi successivi.
  4.  La  commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento
della  prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.
  5.  La commissione, durante le sessioni della prova di preselezione
e  di  correzione  degli  elaborati,  nonche' durante le prove orali,
opera con la presenza di cinque membri:
a) il presidente o il vice presidente;
b) un magistrato con qualifica di magistrato di appello;
c) un docente universitario;
d) due notai.
  6. I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o
in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di
preselezione  fino  alla formazione della graduatoria del concorso da
parte  della  commissione.  L'esonero  dei magistrati e' disposto dal
Consiglio   Superiore   della  Magistratura.  L'esonero  dei  docenti
universitari e' disposto dall'universita' di appartenenza.
 
          Note all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 1 della citata legge
          6 agosto  1926,  n.  1365, come modificato dall'art. 13 del
          decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  1.  - I notai sono nominati con decreto reale in
          seguito  a  concorso  per  esame,  che sara' tenuto in Roma
          almeno  una  volta  all'anno,  per quel numero di posti che
          sara' determinato dal Ministro per la giustizia.
              L'esame  avra' carattere teorico pratico e le modalita'
          relative saranno stabilite con decreto del Ministro stesso.
              Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:
                a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5
          della   legge   16 febbraio   1913,  n.  89,  e  successive
          modificazioni;  tuttavia l'esercizio dell'azione penale per
          un reato non colposo punito con pena inferiore nel minimo a
          sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;
                b) non aver compiuto gli anni cinquanta alla data del
          bando di concorso;
                c) aver    superato    la   prova   di   preselezione
          informatica.".
              - Per  il  testo  dell'art.  5-bis  della  citata legge
          16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 2.
              - Per  il  testo  dell'art.  5-ter  della  citata legge
          16 febbraio 1913, n. 89, vedi note all'art. 3.