Art. 13. 
  Sistema della programmazione finanziaria e della rendicontazione 
  1.  Il  sistema  di  bilancio  degli  enti  locali  costituisce  lo
strumento essenziale per il processo di  programmazione,  previsione,
gestione e rendicontazione. Le sue finalita' sono quelle  di  fornire
informazioni in merito ai programmi futuri,  a  quelli  in  corso  di
realizzazione  ed  all'andamento  dell'ente  a  favore  dei  soggetti
interessati  al  processo   di   decisione   politica,   sociale   ed
economico-finanziaria. 
  2.  I  documenti  di  programmazione  e  previsione  hanno  valenza
pluriennale ed annuale ed i loro contenuti programmatici e  contabili
sono coerenti e interdipendenti. 
  3. Gli strumenti della programmazione di  mandato  sono  costituiti
dalle linee programmatiche per azioni e progetti e dal piano generale
di sviluppo. 
  4.  Il  bilancio  di  previsione  e'   composto   dalla   relazione
previsionale e programmatica, dal bilancio  annuale  e  dal  bilancio
pluriennale  ed  e'  deliberato  entro  il  31   dicembre   dell'anno
precedente quello cui si riferisce. 
  5. Sulla base del bilancio di previsione  annuale,  deliberato  dal
consiglio, l'organo  esecutivo  definisce,  ove  previsto,  il  piano
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi  ed  affidando  gli
stessi, unitamente alle dotazioni  necessarie,  ai  responsabili  dei
servizi.