Art. 16. 
              Caratteristiche e struttura del bilancio 
  1. Il bilancio di previsione annuale ha  carattere  autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni  di  spesa,  fatta  eccezione  per  i
servizi per conto di terzi. 
  2. Le entrate e le spese  sono  classificate  ed  indicate  secondo
quanto previsto dall'articolo 165 del decreto legislativo  18  agosto
2000, n. 267. 
  3. Il bilancio di previsione puo' comprendere un fondo di  riserva,
il quale e' utilizzato dall'organo  esecutivo  nei  casi  in  cui  si
verifichino esigenze straordinarie di  bilancio  o  le  dotazioni  di
spesa corrente si rivelino insufficienti. 
  4. E' data facolta' agli enti  locali  di  iscrivere  nell'apposito
intervento   di   ciascun   servizio   l'importo    dell'ammortamento
accantonato per i beni da utilizzare nell'esercizio. 
 
          Nota all'art. 16:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  165  del  decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n. 267 recante: «Testo unico
          delle  leggi sull'ordinamento degli enti locali» pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  28 settembre  2000,  n.  227,
          supplemento ordinario:
              «Art. 165 (Struttura del bilancio). - 1. Il bilancio di
          previsione  annuale  e'  composto  da  due  parti, relative
          rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
              2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli,
          categorie  e  risorse,  in relazione, rispettivamente, alla
          fonte  di  provenienza,  alla  tipologia  ed alla specifica
          individuazione dell'oggetto dell'entrata.
              3.  I  titoli dell'entrata per province, comuni, citta'
          metropolitane ed unioni di comuni sono:
                Titolo I - Entrate tributarie;
                Titolo   II  -  Entrate  derivanti  da  contributi  e
          trasferimenti  correnti  dello  Stato,  della  Regione e di
          altri  enti  pubblici  anche  in  rapporto all'esercizio di
          funzioni delegate dalla Regione;
                Titolo III - Entrate extratributarie;
                Titolo  IV  -  Entrate  derivanti  da alienazioni, da
          trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
                Titolo   V  -  Entrate  derivanti  da  accensioni  di
          prestiti;
                Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
              4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:
                Titolo   I   -  Entrate  derivanti  da  contributi  e
          trasferimenti  correnti  dello  Stato,  della  Regione e di
          altri  enti  pubblici  anche  in  rapporto all'esercizio di
          funzioni delegate dalla Regione;
                Titolo II - Entrate extratributarie;
                Titolo  III  -  Entrate  derivanti da alienazioni, da
          trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
                Titolo  IV  -  Entrate  derivanti  da  accensioni  di
          prestiti;
                Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
              5.  La  parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli,
          funzioni,    servizi    ed    interventi,   in   relazione,
          rispettivamente,  ai  principali  aggregati economici, alle
          funzioni  degli  enti,  ai singoli uffici che gestiscono un
          complesso di attivita' ed alla natura economica dei fattori
          produttivi  nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa
          e'  leggibile  anche  per  programmi  dei  quali  e'  fatta
          analitica  illustrazione  in apposito quadro di sintesi del
          bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
              6. I titoli della spesa sono:
                Titolo I - Spese correnti;
                Titolo II - Spese in conto capitale;
                Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
                Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
              7.  Il  programma,  il  quale  costituisce il complesso
          coordinato  di  attivita',  anche  normative, relative alle
          opere  da  realizzare e di interventi diretti ed indiretti,
          non  necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento
          di  un  fine prestabilito, nel piu' vasto piano generale di
          sviluppo  dell'ente,  secondo le indicazioni dell'art. 151,
          puo' essere compreso all'interno di una sola delle funzioni
          dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.
              8.   A   ciascun   servizio  e'  correlato  un  reparto
          organizzativo,  semplice o complesso, composto da persone e
          mezzi, cui e' preposto un responsabile.
              9.  A  ciascun  servizio  e'  affidato, col bilancio di
          previsione,  un  complesso di mezzi finanziari, specificati
          negli   interventi   assegnati,   del   quale  risponde  il
          responsabile del servizio.
              10.  Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento
          della spesa indicano:
                a) l'ammontare  degli  accertamenti  o  degli impegni
          risultanti  dal  rendiconto  del  penultimo anno precedente
          all'esercizio  di  riferimento  e  la previsione aggiornata
          relativa all'esercizio in corso;
                b) l'ammontare   delle  entrate  che  si  prevede  di
          accertare  o  delle  spese  che  si  prevede  di  impegnare
          nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
              11.  L'avanzo  ed  il disavanzo di amministrazione sono
          iscritti   in  bilancio,  con  le  modalita'  di  cui  agli
          articoli 187  e  188,  prima di tutte le entrate e prima di
          tutte le spese.
              12.   I   bilanci   di  previsione  degli  enti  locali
          recepiscono,  per quanto non contrasta con la normativa del
          presente  testo  unico,  le  norme recate dalle leggi delle
          rispettive  regioni  di appartenenza per quanto concerne le
          entrate e le spese relative a funzioni delegate, al fine di
          consentire  la  possibilita'  del controllo regionale sulla
          destinazione   dei  fondi  assegnati  agli  enti  locali  e
          l'omogeneita'  delle  classificazioni  di  dette  spese nei
          bilanci   di   previsione  degli  enti  rispetto  a  quelle
          contenute  nei  rispettivi bilanci di previsione regionali.
          Le  entrate  e  le  spese  per  le  funzioni delegate dalle
          regioni  non  possono  essere  collocate  tra i servizi per
          conto di terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.
              13.  Il  bilancio  di  previsione  si conclude con piu'
          quadri riepilogativi.
              14.  Con  il  regolamento  di  cui  all'art.  160  sono
          approvati  i  modelli  relativi  al bilancio di previsione,
          inclusi  i quadri riepilogativi, il sistema di codifica del
          bilancio  ed il sistema di codifica dei titoli contabili di
          entrata e di spesa, anche ai fini di cui all'art. 157.».