Art. 17. Relazione previsionale e programmatica 1. La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e contenuto programmatico e finanziario. 2. Il contenuto minimo della relazione previsionale e programmatica e' costituito: a) dall'illustrazione delle caratteristiche relative alla popolazione, al territorio, all'economia insediata ed ai servizi dell'ente; b) dall'indicazione degli obiettivi degli organismi gestionali e dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti; c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli; d) per la parte spesa, da una redazione per programmi e per eventuali progetti, con indicazione delle finalita' che si intendono conseguire, delle motivazioni delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate. 3. Gli atti di previsione e gestione sono coerenti con le finalita' individuate all'interno dei programmi e degli eventuali progetti.