Art. 18. 
        Caratteristiche e struttura del bilancio pluriennale 
  1. Il bilancio pluriennale ha le seguenti caratteristiche: 
    a) e' redatto in termini di competenza, secondo  i  principi  del
bilancio annuale, escluso quello dell'annualita'; 
    b) ha durata pari  a  quello  della  regione  di  appartenenza  e
comunque non inferiore a tre anni; 
    c) gli stanziamenti ivi previsti hanno carattere  autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spesa; 
    d) le  previsioni  del  primo  anno  coincidono  con  quelle  del
bilancio annuale. 
  2.   Il   bilancio   pluriennale,   tenendo   conto   delle   linee
programmatiche, del piano generale di sviluppo e degli effetti  degli
indirizzi programmatici della relazione previsionale e programmatica,
prevede: 
    a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi  finanziari  che  si
intende  destinare,  per  ciascuno  degli  anni   considerati,   alla
copertura delle spese correnti ed al  finanziamento  delle  spese  di
investimento, indicando per queste ultime  la  capacita'  di  ricorso
alla fonti di finanziamento; 
    b)  per  la  parte  spesa,  redatta  per  programmi,  servizi  ed
interventi, indica, per ciascuno degli  anni  considerati,  le  spese
correnti consolidate e di sviluppo, anche  derivanti  dall'attuazione
degli  investimenti,  nonche'  le  spese  di  investimento  ad   esso
destinate, distintamente per ognuno degli anni considerati.