Art. 19. 
                Variazioni al bilancio di previsione 
  1. Le  variazioni  ai  documenti  di  programmazione  e  previsione
possono essere di carattere programmatico e/o contabile, nel rispetto
del mantenimento della veridicita' ed attendibilita' del  sistema  di
bilancio. 
  2. I provvedimenti di variazione di bilancio e  dei  suoi  allegati
possono essere adottati secondo i seguenti principi: 
    a) le variazioni di bilancio possono essere  deliberate  entro  e
non oltre il 30 novembre di ciascun anno; 
    b) le variazioni possono essere adottate dall'organo esecutivo in
via d'urgenza, nei limiti e nelle modalita' di legge; 
    c) entro l'esercizio in corso l'organo  consiliare  procede  alla
ratifica delle variazioni deliberate  in  via  d'urgenza  dall'organo
esecutivo. Adotta, altresi' i provvedimenti di sanatoria dei rapporti
sorti dalle deliberazioni di variazione non ratificate; 
    d) non sono consentiti finanziamenti di altre voci  del  bilancio
con fondi previsti per i servizi per conto di terzi e spostamenti  di
somme tra residui e competenza; 
    e)  rispetto  del  principio  dell'equilibrio  della   situazione
corrente di cui all'articolo 14, comma 2. 
  3. Al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio,
entro il 30 novembre di ciascun anno e' deliberata la  variazione  di
assestamento generale per la verifica generale di tutte  le  voci  di
entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva.