Art. 2. 
                  Unita' economica della Repubblica 
  1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,  la
finanza di regioni ed enti locali concorre con la finanza statale  al
perseguimento degli obiettivi di convergenza e  stabilita'  derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione   europea,   operando   in
coerenza con i vincoli che ne derivano  in  ambito  nazionale,  sulla
base  dei  principi  fondamentali  dell'armonizzazione  dei   bilanci
pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, ai  sensi  degli
articoli 117 e 119 della Costituzione. 
  2. Lo Stato, le regioni, le province autonome  e  gli  enti  locali
concorrono, ciascuno per quanto di propria specifica competenza, alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  adottati  con
l'adesione al patto di stabilita' e  crescita  e  ne  condividono  le
relative responsabilita'. 
 
          Note all'art. 2:
              - Per  l'art.  117  della  Costituzione  vedi note alle
          premesse.
              - L'art. 119 della Costituzione cosi' recita:
                «Art.   119.  - I  comuni,  le  province,  le  citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le   risorse   derivanti   dalle   fonti   di   cui  ai
          commi precedenti  consentono ai comuni, alle province, alle
          citta'   metropolitane   e   alle   regioni  di  finanziare
          integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   comuni,   province,  citta'  metropolitane  e
          regioni.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».