Art. 21. 
                    Risultati di amministrazione 
  1. Il risultato  contabile  di  amministrazione  e'  accertato  con
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari
al fondo di cassa  aumentato  dei  residui  attivi  e  diminuito  dei
residui passivi. 
  2. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non  vincolati,
fondi vincolati,  fondi  per  il  finanziamento  di  spese  in  conto
capitale e fondi di ammortamento. 
  3.  L'eventuale  disavanzo  di   amministrazione,   accertato   con
l'approvazione del rendiconto, e' applicato al bilancio di previsione
in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non  disponibili
nel risultato contabile di amministrazione.