Art. 23. 
                        Equilibri di bilancio 
  1.  Gli  enti  locali  rispettano  durante  la  gestione  e   nelle
variazioni di  bilancio  il  pareggio  finanziario  e  gli  equilibri
stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per  il
finanziamento degli investimenti.