Art. 24. 
Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli  equilibri  di
                              bilancio 
  1. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo
consiliare effettua la ricognizione sullo  stato  di  attuazione  dei
programmi dando anche atto del  permanere  degli  equilibri  generali
finanziari  di  bilancio.  In  caso  di  accertati  squilibri,   sono
adottati, contestualmente alla verifica,  i  provvedimenti  necessari
per il ripiano degli stessi.