Art. 24. Stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 1. Almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dando anche atto del permanere degli equilibri generali finanziari di bilancio. In caso di accertati squilibri, sono adottati, contestualmente alla verifica, i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi.