Art. 25. Programmazione degli investimenti 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura finanziaria di tutti gli oneri indotti, compresi quelli finanziari, nonche' del permanere degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale.