Art. 26. Principi per il ricorso all'indebitamento 1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso esclusivamente nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso all'indebitamento per il finanziamento dei debiti fuori bilancio correlati a spese di investimento e per altre destinazioni di legge. 2. Le entrate di cui al comma 1 hanno destinazione vincolata. 3. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: a) avvenuta deliberazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento; b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.