Art. 3. 
          Metodo della programmazione economico-finanziaria 
  1. Le impostazioni delle previsioni  di  entrata  e  di  spesa  dei
bilanci delle regioni si  ispirano  al  metodo  della  programmazione
economico-finanziaria. 
  2. Al fine di cui al comma 1, ciascuna regione adotta,  ogni  anno,
insieme al bilancio finanziario annuale, un bilancio pluriennale,  le
cui previsioni assumono come  termini  di  riferimento  quelli  della
programmazione regionale e  comunque  un  termine  non  superiore  al
quinquennio. Il bilancio pluriennale e' allegato al bilancio annuale. 
  3. Le regioni possono  adottare,  nella  propria  autonomia  ed  in
connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalita'
regionale, una legge finanziaria regionale, in  coerenza  con  quanto
previsto dall'articolo 11 della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive  modificazioni,  contenente  il  quadro   di   riferimento
finanziario per il periodo compreso nel  bilancio  pluriennale.  Essa
contiene esclusivamente norme tese a  realizzare  effetti  finanziari
con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale. 
  4.  Il  bilancio  pluriennale  indica,  per  ciascuna  ripartizione
dell'entrata e della spesa, oltre alla quota  relativa  all'esercizio
iniziale la quota relativa all'esercizio successivo. 
  5. Il  bilancio  pluriennale  e'  elaborato  con  riferimento  alla
programmazione regionale e rappresenta il quadro delle risorse che la
regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo  considerato,
esponendo separatamente l'andamento delle entrate e  delle  spese  in
base alla legislazione statale e regionale gia' in  vigore  (bilancio
pluriennale a legislazione vigente) e  le  previsioni  sull'andamento
delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti dei  previsti
nuovi interventi legislativi (bilancio pluriennale programmatico). Il
bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce sede  per  il
riscontro della copertura  finanziaria  di  nuove  o  maggiori  spese
stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri. 
  6. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta  autorizzazione
a  riscuotere  le  entrate,  ne'  ad  eseguire  le  spese   in   esso
contemplate. 
 
          Nota all'art. 3:
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 5 agosto
          1978,   n.   468,  recante  «Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio»
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
              «Art.  11  (Legge  finanziaria).  -  1. Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
              2.  La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di  cui  al  comma 2  dell'art.  3,  dispone annualmente il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
              3.  La  legge  finanziaria  non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter) norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.
              4.  La  legge  finanziaria  indica altresi' quale quota
          delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
              5.  In  attuazione  dell'art.  81,  quarto comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.
              6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura  di  cui  al  comma 5,  le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento.
              6-bis.  In  allegato alla relazione al disegno di legge
          finanziaria   sono  indicati  i  provvedimenti  legislativi
          adottati   nel  corso  dell'esercizio  ai  sensi  dell'art.
          11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonche'
          le  ulteriori  misure  correttive  da adottare ai sensi del
          comma 3, lettera i-quater).».