Art. 32. 
                          Modelli contabili 
  1. Ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza
pubblica i modelli approvati ai sensi dell'articolo 160  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai seguenti  principi
fondamentali: 
    a) per il bilancio di previsione: garantire  la  rappresentazione
dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del  bilancio  e
predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la
previsione e ad evidenziare i risultati differenziali per  dimostrare
l'esistenza degli equilibri; 
    b) per il bilancio pluriennale: garantire la rappresentazione dei
movimenti finanziari in  relazione  alla  struttura  del  bilancio  e
predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la
previsione; 
    c) per la relazione previsionale e  programmatica:  garantire  la
rappresentazione  degli  elementi   strutturali   dell'ente   locale,
dimostrare l'attendibilita' e  la  veridicita'  delle  previsioni  di
entrata ed evidenziare nell'ambito di ciascuna attivita'  programmata
le risorse necessarie per l'attuazione; 
    d) per il conto del bilancio: garantire le informazioni  relative
alle entrate accertate e riscosse ed alle spese impegnate e pagate  e
la redazione  di  appositi  quadri  riepilogativi  che  evidenzino  i
risultati della gestione di competenza e quella di amministrazione; 
    e) per il conto del  patrimonio:  garantire  la  rappresentazione
patrimoniale dell'ente locale; 
    f) per il conto economico e prospetto di conciliazione: garantire
la  rappresentazione  del  risultato  economico  della  gestione   di
competenza; 
    g) per il conto del tesoriere: garantire le informazioni  atte  a
dimostrare, per la gestione residui e per quella  di  competenza,  le
somme riscosse e quelle pagate; 
    h)  per  il  conto   degli   agenti   contabili:   garantire   la
dimostrazione dei movimenti di denaro e dei beni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato Roma, addi' 12 aprile 2006 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
                                  Tremonti, Ministro del-l'economia e 
                              delle finanze 
                              Pisanu, Ministro dell'interno 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
          Nota all'art. 32:
              - Si  riporta il testo dell'art. 160 del citato decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
              «Art. 160 (Approvazione di modelli e schemi contabili).
          - 1. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
                a) i  modelli relativi al bilancio di previsione, ivi
          inclusi i quadri riepilogativi;
                b) il  sistema  di codifica del bilancio e dei titoli
          contabili di entrata e di spesa;
                c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
                d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
                e) i  modelli  relativi  al  conto  del  bilancio ivi
          incluse   la  tabella  dei  parametri  di  riscontro  della
          situazione  di  deficitarieta' strutturale e la tabella dei
          parametri gestionali;
                f) i  modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al
          prospetto di conciliazione;
                g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
                h) i  modelli  relativi  alla resa del conto da parte
          degli agenti contabili di cui all'art. 227.
              2.  Con  regolamento,  da  emanare a norma dell'art. 17
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e' approvato lo schema
          relativo alla relazione previsionale e programmatica previo
          parere  della  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo
          Stato, le regioni e le province autonome.».