Art. 32. Modelli contabili 1. Ai fini dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e della finanza pubblica i modelli approvati ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai seguenti principi fondamentali: a) per il bilancio di previsione: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione e ad evidenziare i risultati differenziali per dimostrare l'esistenza degli equilibri; b) per il bilancio pluriennale: garantire la rappresentazione dei movimenti finanziari in relazione alla struttura del bilancio e predisposizione di appositi quadri riepilogativi atti a riassumere la previsione; c) per la relazione previsionale e programmatica: garantire la rappresentazione degli elementi strutturali dell'ente locale, dimostrare l'attendibilita' e la veridicita' delle previsioni di entrata ed evidenziare nell'ambito di ciascuna attivita' programmata le risorse necessarie per l'attuazione; d) per il conto del bilancio: garantire le informazioni relative alle entrate accertate e riscosse ed alle spese impegnate e pagate e la redazione di appositi quadri riepilogativi che evidenzino i risultati della gestione di competenza e quella di amministrazione; e) per il conto del patrimonio: garantire la rappresentazione patrimoniale dell'ente locale; f) per il conto economico e prospetto di conciliazione: garantire la rappresentazione del risultato economico della gestione di competenza; g) per il conto del tesoriere: garantire le informazioni atte a dimostrare, per la gestione residui e per quella di competenza, le somme riscosse e quelle pagate; h) per il conto degli agenti contabili: garantire la dimostrazione dei movimenti di denaro e dei beni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addi' 12 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 32: - Si riporta il testo dell'art. 160 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; «Art. 160 (Approvazione di modelli e schemi contabili). - 1. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati: a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi; b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa; c) i modelli relativi al bilancio pluriennale; d) i modelli relativi al conto del tesoriere; e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri gestionali; f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione; g) i modelli relativi al conto del patrimonio; h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 227. 2. Con regolamento, da emanare a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.».