Art. 4. Rendicontazione 1. I risultati della gestione delle entrate e delle spese, classificati in base ai criteri dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, sono dimostrati nel rendiconto generale annuale, che comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio, secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. 2. Il conto generale del patrimonio indica, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce: a) le attivita' e le passivita' finanziarie; b) i beni mobili e immobili; c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative. 3. Al fine di consentire l'armonizzazione dei rendiconti regionali con quello dello Stato, i medesimi sono riclassificati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. 4. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2000, n. 77: «3. Con atto di indirizzo e di coordinamento adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale adottati in sede comunitaria, le modalita' idonee a consentire l'unificazione, nei bilanci regionali, della classificazione, anche economica, delle entrate e delle spese, ivi compresi i titoli contabili di entrata e di spesa, al fine, fra l'altro, di conseguire necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato.».