Art. 4. 
                           Rendicontazione 
  1.  I  risultati  della  gestione  delle  entrate  e  delle  spese,
classificati in base  ai  criteri  dell'articolo  10,  comma  3,  del
decreto legislativo  28  marzo  2000,  n.  76,  sono  dimostrati  nel
rendiconto generale annuale, che comprende il conto del bilancio e il
conto generale  del  patrimonio,  secondo  la  stessa  struttura  del
bilancio di previsione. 
  2. Il conto generale del patrimonio indica, in  termini  di  valori
aggiornati alla data di  chiusura  dell'esercizio  cui  il  conto  si
riferisce: 
    a) le attivita' e le passivita' finanziarie; 
    b) i beni mobili e immobili; 
    c)  ogni  altra  attivita'  e  passivita',   nonche'   le   poste
rettificative. 
  3. Al fine di consentire l'armonizzazione dei rendiconti  regionali
con quello dello Stato, i  medesimi  sono  riclassificati  secondo  i
criteri stabiliti dall'articolo 10, comma 3, del decreto  legislativo
28 marzo 2000, n. 76. 
  4. Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la  dimostrazione
dei punti di concordanza tra la contabilita' del  bilancio  e  quella
del patrimonio. 
 
          Nota all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 10 del
          decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante «Principi
          fondamentali   e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
          bilancio  e  di  contabilita'  delle regioni, in attuazione
          dell'art.  1,  comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2000, n. 77:
              «3.  Con  atto di indirizzo e di coordinamento adottato
          ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono
          stabilite, sulla base dei criteri di contabilita' nazionale
          adottati   in  sede  comunitaria,  le  modalita'  idonee  a
          consentire  l'unificazione,  nei  bilanci  regionali, della
          classificazione,  anche  economica,  delle  entrate e delle
          spese,  ivi  compresi  i  titoli  contabili di entrata e di
          spesa,  al  fine,  fra  l'altro,  di  conseguire necessaria
          armonizzazione con il bilancio dello Stato.».