Art. 5. Equilibrio di bilancio 1. In ciascun bilancio annuale, il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. 2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. 3. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dall'ordinamento.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76: «Art. 23 (Mutui e altre forme di indebitamento). - 1. (Sostituisce il comma secondo dell'art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281). 2. Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non e' stato approvato dal consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce. 3. L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. 4. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi. 5. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.».