Art. 5. 
                       Equilibrio di bilancio 
  1. In ciascun bilancio annuale, il totale dei pagamenti autorizzati
non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui  si  prevede
la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. 
  2. Il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno puo'  essere
superiore al totale delle entrate che si  prevede  di  accertare  nel
medesimo esercizio, purche' il  relativo  disavanzo  sia  coperto  da
mutui e altre forme di indebitamento  autorizzati  con  la  legge  di
approvazione del bilancio nei  limiti  di  cui  all'articolo  23  del
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76. 
  3. Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo  per  finanziare
spese di investimento, nei limiti previsti dall'ordinamento. 
 
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 23 del citato decreto
          legislativo 28 marzo 2000, n. 76:
              «Art.  23  (Mutui  e  altre  forme di indebitamento). -
          1. (Sostituisce  il  comma secondo dell'art. 10 della legge
          16 maggio 1970, n. 281).
              2.  Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovo
          indebitamento  se  non  e'  stato  approvato  dal consiglio
          regionale   il   rendiconto   dell'esercizio  di  due  anni
          precedenti  a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento
          si riferisce.
              3.  L'autorizzazione all'indebitamento, concessa con la
          legge   di   approvazione  del  bilancio  o  con  leggi  di
          variazione  del  medesimo, decade al termine dell'esercizio
          cui il bilancio si riferisce.
              4.   Le   entrate   da   operazioni   di  indebitamento
          perfezionate   entro  il  termine  dell'esercizio,  se  non
          riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
              5.   Le   somme  iscritte  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata  in  relazione  ad operazioni di indebitamento
          autorizzate,   ma   non   perfezionate   entro  il  termine
          dell'esercizio,  costituiscono minori entrate rispetto alle
          previsioni.».