Art. 8. Quadro generale riassuntivo 1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese. 2. Al quadro generale e' allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unita' previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato, con l'indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch'esse in unita' previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non puo' essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 22 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76: «Art. 22 (Fondi statali assegnati alle regioni). - 1.-2. (Omissis). 3. La regione ha altresi' facolta', qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle ad essa assegnate dallo Stato a norma del comma 2, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi. 4. La regione puo', in relazione all'epoca in cui avviene l'assegnazione dei fondi statali di cui al comma 1, attribuire le relative spese alla competenza dell'esercizio immediatamente successivo, allorche' non sia possibile far luogo all'impegno di tali spese, a norma dell'art. 18, entro il termine dell'esercizio nel corso del quale ha luogo l'assegnazione.».