Art. 9. 
                      Assestamento del bilancio 
  1. Entro il 30 giugno di ogni anno la  regione  approva  con  legge
l'assestamento  del  bilancio   mediante   il   quale   si   provvede
all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 3, lettera a), ed al
comma 5 dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  n.  76  del  2000,
nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando  i
vincoli derivanti dall'equilibrio del bilancio. 
 
          Nota all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3,  lettera a) e 5
          dell'art.  4  de1 citato decreto legislativo 28 marzo 2000,
          n. 76:
              «3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati:
                a) l'ammontare  presunto dei residui attivi o passivi
          alla  chiusura  dell'esercizio  precedente  a quello cui il
          bilancio si riferisce;».
              «5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo,
          presunto  al  termine dell'esercizio precedente e' iscritto
          fra  le  entrate  o  le  spese  di cui alla lettera b), del
          comma 3,  mentre  l'ammontare  presunto  della  giacenza di
          cassa   all'inizio   dell'esercizio   cui  il  bilancio  si
          riferisce e' iscritto fra le entrate di cui alla lettera c)
          del comma 3.».