Art. 9. Assestamento del bilancio 1. Entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al comma 3, lettera a), ed al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 76 del 2000, nonche' alle variazioni che si ritengono opportune, fermi restando i vincoli derivanti dall'equilibrio del bilancio.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dei commi 3, lettera a) e 5 dell'art. 4 de1 citato decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76: «3. Per ogni unita' previsionale di base sono indicati: a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;». «5. L'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente e' iscritto fra le entrate o le spese di cui alla lettera b), del comma 3, mentre l'ammontare presunto della giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce e' iscritto fra le entrate di cui alla lettera c) del comma 3.».