Art. 5.
                          Accesso informale
  1.  Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti
l'esistenza  di  controinteressati  il diritto di accesso puo' essere
esercitato  in  via  informale  mediante  richiesta,  anche  verbale,
all'ufficio   dell'amministrazione   competente   a   formare  l'atto
conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
  2.  Il  richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto
della    richiesta    ovvero   gli   elementi   che   ne   consentano
l'individuazione,  specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse
connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita'
e,  ove  occorra,  i  propri  poteri  di  rappresentanza del soggetto
interessato.
  3.  La  richiesta,  esaminata immediatamente e senza formalita', e'
accolta   mediante  indicazione  della  pubblicazione  contenente  le
notizie,  esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra
modalita' idonea.
  4.  La  richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e'
presentata  dal  titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile
del   procedimento   amministrativo   ed   e'   trattata   ai   sensi
dell'articolo 22, comma 5, della legge.
  5.  La  richiesta  di  accesso  puo' essere presentata anche per il
tramite degli Uffici relazioni con il pubblico.
  6.  La  pubblica  amministrazione, qualora in base al contenuto del
documento   richiesto  riscontri  l'esistenza  di  controinteressati,
invita l'interessato a presentare richiesta formale di accesso.
 
          Nota all'art. 5:
            - Per il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, si veda nelle note all'art. 2.