Art. 2.
  1.  L'articolo  4,  comma  2,  del  regolamento  e'  sostituito dal
seguente:  «2.  Nell'ambito  del  Dipartimento di cui al comma 1 sono
istituite le seguenti direzioni generali:
    a) Direzione generale della prevenzione sanitaria;
    b)   Direzione   generale   della   comunicazione   e   relazioni
istituzionali;
    c) Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i
rapporti internazionali.».
  2. L'articolo 4, comma 4, del Regolamento e' abrogato.
  3. Dopo l'articolo 4 del regolamento sono inseriti i seguenti:
                            «Art. 4-bis.
          Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
  1.   Il  Dipartimento  per  la  sanita'  pubblica  veterinaria,  la
nutrizione  e  la  sicurezza  degli  alimenti provvede a garantire la
sicurezza  alimentare  e  la sanita' veterinaria ai fini della tutela
della  salute umana e animale, nonche' il benessere degli animali, la
ricerca  e la sperimentazione, il finanziamento ed il controllo degli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali,  i  rapporti  internazionali
concernenti  il  settore  di  competenza,  anche  nei confronti degli
organismi  internazionali  e  comunitari quali l'OIE, la FAO, l'OMS e
l'UE,  la  valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare
ed  il  coordinamento  degli  uffici  veterinari  per gli adempimenti
comunitari  (UVAC)  e  dei  posti  d'ispezione frontaliera veterinari
(PIF);  si  occupa, altresi', della nutrizione, dei dietetici e degli
integratori  alimentari  a base di erbe, del farmaco veterinario, dei
fitofarmaci, dell'alimentazione animale e delle attivita' di verifica
dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare.
  2.  Nell'ambito del Dipartimento opera il Centro nazionale di lotta
ed  emergenza contro le malattie animali e l'Unita' centrale di crisi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244.
  3. Nell'ambito del Dipartimento di cui al comma 1 sono istituite le
seguenti direzioni generali:
    a)  Direzione  generale  della  sanita'  animale  e  del  farmaco
veterinario;
    b)  Direzione  generale  della  sicurezza  degli alimenti e della
nutrizione;
    c)  Segretariato  nazionale  della  valutazione del rischio della
catena alimentare.
  4.  La  Direzione generale di cui al comma 3, lettera a), svolge le
funzioni relativamente a:
    a)  Centro  nazionale  di  lotta  ed emergenza contro le malattie
animali e Unita' centrale di crisi;
    b) sanita' e anagrafi degli animali, controllo zoonosi;
    c)  tutela  del  benessere  degli  animali, riproduzione animale,
igiene zootecnica, igiene urbana veterinaria;
    d) igiene e sicurezza dell'alimentazione animale;
    e)  farmaco  e  dispositivi per uso veterinario, farmacovigilanza
veterinaria,  fabbricazione  dei  farmaci  veterinari,  delle materie
prime e dei dispositivi per uso veterinario.
  5.  La  Direzione generale di cui al comma 3, lettera b), svolge le
funzioni relativamente a:
    a)  igiene  e sicurezza degli alimenti e sottoprodotti di origine
animale,  trasformazione  dei  prodotti  e  sottoprodotti  di origine
animale, alimenti di origine vegetale ed altri alimenti;
    b)   nutrizione   e   prodotti  destinati  ad  una  alimentazione
particolare,   prodotti   di  erboristeria,  integratori  alimentari,
etichettatura nutrizionale; educazione alimentare e nutrizionale;
    c)  aspetti  sanitari  relativi  a  tecnologie alimentari e nuovi
alimenti,   alimenti   transgenici,   additivi,   aromi   alimentari,
contaminanti e materiali a contatto;
    d) prodotti fitosanitari;
    e)  piani  di  controllo  della  catena alimentare e gestione del
sistema di allerta alimentare;
    f)  accordi  ed  intese  tecniche  relative  all'esportazione dei
prodotti alimentari.
  6.  Il Segretariato nazionale di cui al comma 3, lettera c), svolge
le funzioni relativamente a:
    a)  riferimento nazionale dell'Autorita' europea per la sicurezza
alimentare (EFSA);
    b) valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
    c) segreteria del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare;
    d)  Consulta  delle associazioni dei consumatori e dei produttori
in materia di sicurezza alimentare.
                             Art. 4-ter.
      Il capo Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
  1.  Al  capo  Dipartimento  per la sanita' pubblica veterinaria, la
nutrizione  e  la sicurezza degli alimenti sono assegnate le seguenti
funzioni:
    a)  presiede  il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le
malattie animali;
    b) e' responsabile dell'Unita' centrale di crisi;
    c)  svolge  le  funzioni  di Capo dei servizi veterinari italiani
(Chief   Veterinary   Officer)   nelle   istituzioni  comunitarie  ed
internazionali.».