Art. 3. 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in Euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 30 novembre 2005, n. 244. 2. All'espletamento delle attivita' attribuite agli uffici di livello dirigenziale generale previsti dall'articolo 4-bis, comma 3, del regolamento introdotto dall'articolo 2, comma 3, si fa fronte mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso il Ministero della salute, anche prevedendo a tale fine opportuni piani di riallocazione delle risorse stesse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 marzo 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Storace, Ministro della salute Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Baccini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 95