Art. 3.
  1.  All'onere  derivante  dal  presente  decreto,  valutato in Euro
560.170   a   decorrere   dall'anno   2006,   si  provvede  ai  sensi
dell'articolo  4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito,   con  modificazioni,  dall'articolo  1  della  legge  30
novembre 2005, n. 244.
  2.  All'espletamento  delle  attivita'  attribuite  agli  uffici di
livello  dirigenziale generale previsti dall'articolo 4-bis, comma 3,
del  regolamento  introdotto  dall'articolo  2, comma 3, si fa fronte
mediante  le  risorse  umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione   vigente   presso  il  Ministero  della  salute,  anche
prevedendo a tale fine opportuni piani di riallocazione delle risorse
stesse.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 14 marzo 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Storace, Ministro della salute
                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
                              delle finanze
                              Baccini,   Ministro   per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2006
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 95