Art. 42. Ipotesi di difformi pareri tra Agenzia e Commissione 1. Qualora il Ministero della salute abbia ricevuto dalla Commissione un progetto di decisione non conforme al parere dell'Agenzia, trasmette, entro i successivi 22 giorni o entro il termine di tempo inferiore stabilito dal Presidente della Commissione, le proprie osservazioni. 2. Nel caso di cui al comma 1 e nel termine ivi previsto, il Ministero della salute puo' richiedere per iscritto che il progetto di decisione sia discusso dal Comitato permanente riunito in seduta plenaria. 3. Il Ministero della salute, sia in qualita' di Stato membro interessato che di Stato membro di riferimento rilascia o revoca l'AIC, ovvero ne modifica le condizioni per quanto e' necessario al fine di conformarsi alla decisione definitiva adottata entro 30 giorni dalla sua notifica, facendo riferimento alla decisione stessa e ne informa la Commissione e l'Agenzia.