Art. 2. Adempimenti del titolare del deposito 1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al Comando provinciale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi. 2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati: a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; c) una planimetria del deposito, in scala idonea. 3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), e' firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito. 4. Unitamente alla documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo e' determinato in base alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per l'attivita' di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998. 5. Il Comando rilascia al titolare contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 4, che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di deposito. 6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4. 7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
Note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46: «Art. 9 (Dichiarazione di conformita). - 1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonche', ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (per i riferimenti del decreto si rinvia alle note alle premesse): «Art. 10 (Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL). - 1.- 3. (Omissis). 4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziche' alle aziende distributrici, esonerandole espressamente.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37: «Art. 5 (Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita). - 1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all'art. 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando. 3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attivita', che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento.». - L'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e' stato abrogato dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo, il riferimento all'art. 1 della legge n. 966/1965 si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni dell'art. 23 del decreto legislativo n. 136/2006, come riportato nella rubrica dell'articolo medesimo. - L'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, ad eccezione del primo comma, lettera c) - di seguito riportato - e' stato abrogato dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo, il riferimento all'art. 2 della legge n. 966/1965 si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 14 e 18 del decreto legislativo n. 139/2006, come riportato nelle rubriche degli articoli medesimi. «Art. 2. Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere: c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.» - Per i riferimenti relativi al decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998 si rinvia alle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37: «Art. 2 (Parere di conformita). - 1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4 dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. 2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.».