Art. 2. 
                Adempimenti del titolare del deposito 
  1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari
dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere
al Comando provinciale dei vigili del fuoco,  di  seguito  denominato
Comando, il sopralluogo finalizzato al rilascio  del  certificato  di
prevenzione incendi. 
  2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati: 
    a) la dichiarazione di conformita' di cui  all'articolo  9  della
legge 5 marzo 1990, n. 46,  rilasciata  ai  sensi  dell'articolo  10,
comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; 
    b) una dichiarazione in cui il titolare attesta  che  sono  state
rispettate le prescrizioni vigenti in materia  di  prevenzione  degli
incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; 
    c) una planimetria del deposito, in scala idonea. 
  3. La planimetria di cui al comma 2, lettera c), e' firmata  da  un
professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito
delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico  dell'impresa
che procede all'installazione del deposito. 
  4. Unitamente alla documentazione di cui al comma  2,  il  titolare
presenta l'attestazione dell'avvenuto pagamento  dell'importo  dovuto
per l'effettuazione del sopralluogo ai sensi degli  articoli  1  e  2
della legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo e' determinato in  base
alla tariffa oraria dovuta per i servizi a pagamento resi  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e alla durata del  servizio  stabilita
per l'attivita' di sopralluogo dal decreto del Ministro  dell'interno
in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del
7 maggio 1998. 
  5.  Il  Comando   rilascia   al   titolare   contestuale   ricevuta
dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2
e 4,  che  costituisce,  ai  soli  fini  antincendio,  autorizzazione
provvisoria all'esercizio dell'attivita' di deposito. 
  6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle
preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in
essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4. 
  7. Per i depositi di cui all'articolo 1, comma 1,  non  si  applica
l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  12  gennaio
1998, n. 37. 
 
          Note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge  5  marzo
          1990, n. 46: 
              «Art. 9 (Dichiarazione di conformita). - 1. Al  termine
          dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta  a  rilasciare
          al  committente  la  dichiarazione  di  conformita'   degli
          impianti  realizzati  nel  rispetto  delle  norme  di   cui
          all'art.  7.  Di  tale  dichiarazione,   sottoscritta   dal
          titolare dell'impresa installatrice e recante i  numeri  di
          partita IVA e  di  iscrizione  alla  camera  di  commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura,   faranno   parte
          integrante  la  relazione  contenente  la   tipologia   dei
          materiali impiegati nonche', ove previsto, il  progetto  di
          cui all'art. 6.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  4,  del
          decreto  legislativo  11  febbraio  1998,  n.  32  (per   i
          riferimenti del decreto si rinvia alle note alle premesse): 
              «Art. 10 (Disposizioni per l'impiego  dei  serbatoi  di
          GPL). - 1.- 3. (Omissis). 
              4.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1999,  le   aziende
          distributrici  assicurano  i  servizi  di  installazione  e
          manutenzione dei  serbatoi  riforniti,  effettuando  visite
          annuali e rilasciando  apposita  certificazione,  ai  sensi
          della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni
          e integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi  privi
          della predetta certificazione o con certificazione  scaduta
          sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento
          milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la  medesima
          certificazione a uno dei  soggetti  previsti  dalla  citata
          legge n. 46 del 1990, anziche' alle aziende  distributrici,
          esonerandole espressamente.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  5  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37: 
                «Art.   5   (Obblighi   connessi   con    l'esercizio
          dell'attivita). - 1. Gli enti e i privati  responsabili  di
          attivita' soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi
          hanno l'obbligo di  mantenere  in  stato  di  efficienza  i
          sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le  altre  misure
          di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche
          di controllo  ed  interventi  di  manutenzione  secondo  le
          cadenze  temporali  che  sono  indicate  dal  comando   nel
          certificato di prevenzione o all'atto  del  rilascio  della
          ricevuta a seguito della dichiarazione di cui  all'art.  3,
          comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una
          adeguata informazione e formazione del personale dipendente
          sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita',
          sulle misure di prevenzione e  protezione  adottate,  sulle
          precauzioni da osservare  per  evitare  l'insorgere  di  un
          incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. 
              2.  I  controlli,  le  verifiche,  gli  interventi   di
          manutenzione, l'informazione e la formazione del personale,
          che  vengono  effettuati,  devono  essere  annotati  in  un
          apposito registro a cura dei  responsabili  dell'attivita'.
          Tale registro  deve  essere  mantenuto  aggiornato  e  reso
          disponibile  ai  fini  dei  controlli  di  competenza   del
          comando. 
              3. Ogni  modifica  delle  strutture  o  degli  impianti
          ovvero delle condizioni di  esercizio  dell'attivita',  che
          comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di
          sicurezza antincendio,  obbliga  l'interessato  ad  avviare
          nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e  3  del
          presente regolamento.». 
              - L'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e' stato
          abrogato dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
          n. 139. Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  36  del
          medesimo decreto legislativo,  il  riferimento  all'art.  1
          della  legge  n.  966/1965  si  intende   effettuato   alle
          corrispondenti  disposizioni  dell'art.  23   del   decreto
          legislativo  n.  136/2006,  come  riportato  nella  rubrica
          dell'articolo medesimo. 
              - L'art. 2 della legge  26  luglio  1965,  n.  966,  ad
          eccezione  del  primo  comma,  lettera  c)  -  di   seguito
          riportato - e' stato  abrogato  dall'art.  35  del  decreto
          legislativo 8 marzo  2006,  n.  139.  Ai  sensi  di  quanto
          disposto dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo,  il
          riferimento all'art. 2 della legge n. 966/1965  si  intende
          effettuato alle corrispondenti  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 14 e 18 del decreto legislativo n. 139/2006, come 
          riportato nelle rubriche degli articoli medesimi. 
              «Art.  2.  Gli  enti  ed  i  privati  sono   tenuti   a
          richiedere: 
                c) la preparazione tecnica  e  l'addestramento  delle
          squadre antincendi, costituite, a norma dell'art.  2  della
          legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti 
          industriali, depositi e simili.» 
              - Per i riferimenti relativi al  decreto  del  Ministro
          dell'interno  4  maggio  1998  si  rinvia  alle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37: 
                «Art. 2 (Parere di conformita). - 1.  Gli  enti  e  i
          privati responsabili delle attivita'  di  cui  al  comma  4
          dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei
          progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche  di
          quelli esistenti. 
              2. Il comando esamina i progetti e si  pronuncia  sulla
          conformita' degli stessi alla normativa  antincendio  entro
          quarantacinque giorni dalla data di presentazione.  Qualora
          la complessita'  del  progetto  lo  richieda,  il  predetto
          termine,  previa  comunicazione  all'interessato  entro  15
          giorni  dalla  data  di  presentazione  del  progetto,   e'
          differito al novantesimo giorno. In caso di  documentazione
          incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il  comando
          ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto
          interessato l'integrazione della documentazione presentata,
          il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende  a
          decorrere dalla data di  ricevimento  della  documentazione
          integrativa richiesta. Ove il comando non  si  esprima  nei
          termini prescritti, il progetto si intende respinto.».