Art. 3. 
                       Adempimenti del Comando 
  1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione  della  domanda
di cui  all'articolo  2,  il  Comando  effettua  il  sopralluogo  per
accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa  di
prevenzione degli  incendi,  fermo  restando  quanto  previsto  dalla
medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attivita'
e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica. 
  2.  Entro  quindici  giorni  dalla  data   di   effettuazione   del
sopralluogo  viene  rilasciato  all'interessato,  in  caso  di  esito
positivo, il certificato di prevenzione incendi che  costituisce,  ai
soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'. 
  3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza
richiesti,  cessa  immediatamente   l'efficacia   dell'autorizzazione
provvisoria di cui all'articolo 2, comma  5,  e  il  Comando  ne  da'
immediata comunicazione all'interessato ed alle autorita'  competenti
ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.