Art. 3. Adempimenti del Comando 1. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, il Comando effettua il sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, fermo restando quanto previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attivita' e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica. 2. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'. 3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, cessa immediatamente l'efficacia dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 2, comma 5, e il Comando ne da' immediata comunicazione all'interessato ed alle autorita' competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.