Art. 75.
    Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti

  1.  Ad  esclusione  dei  medicinali  di  cui agli articoli 92 e 94,
nonche'   di   altre  ipotesi  eventualmente  individuate  a  livello
comunitario,  la  denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e
dalla  forma  farmaceutica ed eventuali altre informazioni essenziali
figurano  anche  in  caratteri  Braille  sull'imballaggio esterno. Il
titolare  dell'AIC  garantisce  che il foglio illustrativo e' messo a
disposizione,  su  richiesta  delle  associazioni  dei  pazienti,  in
formati adeguati per i non vedenti e per gli ipovedenti.
  2.  Il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le rappresentanze
dell'industria  farmaceutica e dei soggetti non vedenti e ipovedenti,
definisce  entro  il  31 dicembre  2006  le modalita' per informare i
soggetti  non  vedenti  e  ipovedenti sul mese e anno di scadenza del
prodotto e eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni
d'uso  o di conservazione, da riportare sull'imballaggio esterno o in
un   cartoncino   pieghevole,   o   da  rendere  comunque  facilmente
accessibile ai non vedenti o ipovedenti con altra modalita', inserito
nella confezione.
  3.  Con  decreto del Ministro della salute, con la procedura di cui
al  comma 2,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione del secondo
periodo  del  comma 1,  anche  tenendo conto di esperienze volontarie
gia'  poste  in  essere su parte del territorio nazionale. Nelle more
dell'emanazione  del  decreto  ministeriale,  sono osservate le linee
guida emanate dalla Commissione europea.