Art. 11
   Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni

  1.  Sono  soppresse  le commissioni istituite dall'articolo 6 della
legge  25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle
amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
  2.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 7
della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere
di commercio.
  3.  Della  commissione  giudicatrice  prevista  dall'articolo 1 del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
7  ottobre  1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo
degli agenti d'affari in mediazione.
  4.  Sono  soppresse  le  commissioni istituite dagli articoli 4 e 8
della  legge  3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte
rispettivamente  dalle  Camere  di  commercio  e  dal Ministero dello
sviluppo economico.
  5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per
la  rilevazione  degli  usi  commerciali  non  possono  far  parte  i
rappresentanti  di categorie aventi interesse diretto nella specifica
materia oggetto di rilevazione.