Art. 24 
       Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri 
 
  1. Per qualsivoglia  arbitrato,  anche  se  disciplinato  da  leggi
speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri,  di  cui  al
punto 9 della tabella  D  allegata  al  decreto  del  Ministro  della
giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a  tutti
i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti  in
tutto o in parte  da  avvocati.  La  misura  del  compenso  spettante
all'arbitro unico di cui al punto  8  della  medesima  tabella  D  si
applica anche all'arbitro non avvocato.