Art. 25
                     Misure di contenimento con
             responsabilizzazione delle amministrazioni

  1.  Negli  stati  di  previsione  della spesa delle Amministrazioni
centrali,  approvati  con  la  legge  23  dicembre 2005, n. 267, sono
accantonate   e   rese   indisponibili  alla  gestione  le  quote  di
stanziamento delle unita' previsionali di base indicate nell'elenco 1
allegato  al  presente  decreto. Nello stesso elenco sono indicate le
riduzioni  da  apportare  alle  previsioni di bilancio a legislazione
vigente per il triennio 2007-2009.
  2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell'ambito
delle  scritture  contabili  registrate nel Sistema informativo della
Ragioneria generale dello Stato sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato entro il 30 novembre 2006.
  3.  Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il
versamento  di  cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate
esigenze gestionali, il Ministro competente, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle
competenti  Commissioni  parlamentari,  alla  Corte  dei conti, ed al
coesistente   Ufficio  centrale  di  bilancio,  puo'  modificare  gli
accantonamenti  di  cui  al  comma  2, fermo restando il mantenimento
dell'effetto complessivo sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.
  4.  Su  richiesta  delle Amministrazioni puo' essere effettuata una
diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009,
indicate   nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  in  sede  di  manovra
finanziaria per il triennio medesimo.