Art. 30
                 Verifica delle economie in materia
               di personale per regioni ed enti locali

  1.  Il  comma  204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dai seguenti:
    "204.  Per  le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
al  comma  198,  in  caso di mancato conseguimento degli obiettivi di
risparmio  di  spesa  ivi  previsti, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni  di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio
e  della  verifica  degli adempimenti di cui al citato comma 198, con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo
accordo  tra  Governo,  regioni  ed autonomie locali da concludere in
sede  di  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene
costituito  un  tavolo  tecnico  con rappresentanti del sistema delle
autonomie  designati  dai  relativi  enti esponenziali, del Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  - Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo
di:
      a)  acquisire,  per  il  tramite  del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  la  documentazione  da  parte degli enti destinatari
della  norma,  certificata  dall'organo di revisione contabile, delle
misure adottate e dei risultati conseguiti;
      b)  fissare  specifici  criteri  e  modalita'  operative, anche
campionarie  per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti
e  per  le  comunita'  montane  con  popolazione  inferiore  a 50.000
abitanti,   per   il   monitoraggio   e  la  verifica  dell'effettivo
conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
      c)  verificare,  sulla  base  dei  criteri  e  delle  modalita'
operative  di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la
puntuale  applicazione  della  disposizione  ed  i  casi  di  mancato
adempimento;
      d)   elaborare   analisi   e   proposte  operative  dirette  al
contenimento  strutturale  della  spesa  di  personale  per  gli enti
destinatari del comma 198.
    204-bis.  Le  risultanze  delle operazioni di verifica del tavolo
tecnico  di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla
Corte  dei  conti,  anche  ai  fini  del referto sul costo del lavoro
pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del
comma  204  da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di
assunzione a qualsiasi titolo.".