Art. 31
         Riorganizzazione del servizio di controllo interno

  1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  286,  le  parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite
dalle   seguenti:  "ad  un  organo  monocratico  o  composto  da  tre
componenti.  In  caso  di  previsione di un organo con tre componenti
viene nominato un presidente.".
  2.  Il  contingente  di  personale  addetto  agli  uffici  preposti
all'attivita'   di  valutazione  e  controllo  strategico,  ai  sensi
dell'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e successive modificazioni, non puo' superare il numero massimo
di  unita'  pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato
agli  uffici  di  diretta  collaborazione  degli  organi di indirizzo
politico.