Art. 34 Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicita' degli incarichi di consulenza 1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.". 2. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.". 3. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "dati raccolti" sono inserite le seguenti: ", adotta le relative misure di pubblicita' e trasparenza.".