Art. 34
             Criteri per i trattamenti accessori massimi
             e pubblicita' degli incarichi di consulenza

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  stabiliti  i  criteri  per
l'individuazione  dei trattamenti accessori massimi, secondo principi
di contenimento della spesa e di uniformita' e perequazione.".
  2.  All'articolo  53,  comma  14,  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  dopo  l'ultimo  periodo e' aggiunto il seguente: "Le
amministrazioni  rendono  noti,  mediante  inserimento  nelle proprie
banche  dati  accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi
dei  propri  consulenti  indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.".
  3.  All'articolo  53,  comma  16,  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  "dati  raccolti" sono inserite le
seguenti:   ",   adotta   le   relative   misure   di  pubblicita'  e
trasparenza.".