Art. 5
     Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci

  1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d),  e)  e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono
effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione,  di  cui  all'articolo  9-bis  del  decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione  medica,  secondo  le  modalita'  previste  dal presente
articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
  2.  La  vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura   dell'esercizio   commerciale   e  deve  essere  effettuata
nell'ambito  di  un  apposito reparto, con l'assistenza di uno o piu'
farmacisti  abilitati  all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo  ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
  3.  Ciascun  distributore al dettaglio puo' determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione  del  farmaco,  purche'  lo  sconto  sia  esposto  in modo
leggibile  e  chiaro  al  consumatore  e  sia  praticato  a tutti gli
acquirenti.  Ogni  clausola  contrattuale  contraria  e'  nulla. Sono
abrogati  l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
87,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n.
149, ed ogni altra norma incompatibile.
  4.  Alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo 105 del decreto
legislativo  24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno  il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai  medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale,  fatta  salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.".
  5.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono   soppresse   le   seguenti  parole:  "che  gestiscano  farmacie
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della presente legge";
al  comma  2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
"della  provincia in cui ha sede la societa"; al comma 1, lettera a),
dell'articolo   8  della  medesima  legge  e'  soppressa  la  parola:
"distribuzione".
  6.  Sono  abrogati  i  commi  5, 6, 7, 9 e 10 dell'articolo 7 della
legge 8 novembre 1991, n. 362.
  7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Le  attivita'  di distribuzione all'ingrosso di medicinali e
quella  di  fornitura  al pubblico di medicinali in farmacia sono tra
loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.".