Art. 7
                Misure urgenti in materia di passaggi
               di proprieta' di beni mobili registrati

  1.  L'autenticazione  degli  atti  e  delle dichiarazioni aventi ad
oggetto  l'alienazione  di  beni  mobili  registrati  e rimorchi o la
costituzione   di  diritti  di  garanzia  sui  medesimi  puo'  essere
richiesta  anche  agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli
telematici  dell'automobilista  di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19  settembre  2000,  n. 358, che sono
tenuti  a  rilasciarla  gratuitamente,  tranne  i previsti diritti di
segreteria,   nella  stessa  data  della  richiesta,  salvo  motivato
diniego.
  2.  I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sono abrogati.