Art. 10. 
 
                 Borsa continua del lavoro marittimo 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  da
adottarsi entro 60  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, nell'ambito della Borsa continua del lavoro  di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, viene costituita una sezione speciale per il  lavoro  marittimo,
con lo scopo di realizzare un sistema aperto per favorire  l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro nel settore  marittimo  su  tutto  il
territorio nazionale. 
  2. La Borsa del lavoro marittimo comprende: 
    a) gli uffici di collocamento della gente di mare; 
    b) gli enti bilaterali del lavoro marittimo; 
    c)  le  universita',  gli  istituti  scolastici  e  gli  enti  di
formazione e addestramento ad indirizzo marittimo e nautico. 
  3. La  Borsa  del  lavoro  marittimo  e'  alimentata  da  tutte  le
informazioni degli  operatori,  di  cui  al  comma  2,  operanti  nel
diffondere e consultare le informazioni sulla domanda di  lavoro  non
soddisfatta  e  sull'offerta  di  lavoro  disponibile  su  tutto   il
territorio nazionale  e  dell'Unione  europea.  Essa  in  particolare
persegue: 
    a) lo scambio delle offerte e delle domande di lavoro; 
    b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto
riguarda i mercati del lavoro locali; 
    c) l'integrazione dei servizi pubblici  e  privati,  autorizzati,
presenti nel territorio; 
    d) il monitoraggio del mercato del lavoro marittimo; 
    e)  la  cooperazione  per  la  definizione  degli   standard   di
interoperabilita' e per la gestione delle relative infrastrutture. 
  4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa  con
il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  puo'  stipulare
apposita convenzione con gli enti bilaterali del lavoro marittimo per
l'affidamento della gestione della Borsa  continua  del  lavoro,  con
oneri a carico  degli  enti  medesimi.  Con  la  convenzione  vengono
definiti: 
    a) i requisiti e le modalita' di adesione degli organismi di  cui
al comma 2; 
    b) gli obiettivi operativi; 
    c) le attivita'; 
    d) i servizi erogati; 
    e) gli organismi di direzione e coordinamento. 
 
          Nota all'art. 10:
              -   Per  il  testo  dell'art.  15  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'art. 3.