Art. 11.

                   Assunzione della gente di mare

  1.   Gli   armatori   e   le   societa'   di   armamento  procedono
all'arruolamento  della  gente  di  mare mediante assunzione diretta.
Dell'avvenuta assunzione sono tenuti a dare comunicazione contestuale
agli  uffici  di  collocamento  della  gente  di  mare nel cui ambito
territoriale si verifica l'imbarco.
  2. La comunicazione di assunzione diretta deve contenere:
    a) le generalita' dell'armatore e della societa' di armamento;
    b) il  nome e il numero della nave sulla quale l'arruolato presta
servizio;
    c) le generalita' dell'arruolato e la sua posizione anagrafica;
    d) l'avvenuta registrazione nei documenti di bordo;
    e) la qualifica e le mansioni dell'arruolato;
    f) la  tipologia  di  contratto  stipulato,  la  decorrenza  e la
durata;
    g) la forma e la misura della retribuzione;
    h) il luogo e la data di conclusione del contratto;
    i) l'indicazione  del  contratto  collettivo  di  lavoro  qualora
applicato;
    l) una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il rispetto
di  tutte  le clausole del CCNL di categoria in materia di assunzione
dei lavoratori.
  3.  L'armatore  e  la societa' di armamento, inoltre, sono tenuti a
comunicare  agli  uffici di collocamento della gente di mare, nel cui
ambito  territoriale  si e' verificato l'imbarco, entro cinque giorni
la  cessazione  del  rapporto  di lavoro nel caso di rapporto a tempo
indeterminato.
  4.  Restano  ferme  tutte  le  norme del codice della navigazione e
relativo  regolamento  di  esecuzione  in  materia  di  procedure  di
arruolamento  e  di  stipula  del  contratto di lavoro per il tramite
delle Capitanerie di porto.
  5.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da  adottarsi  entro  60  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento, vengono definiti le modalita' di comunicazione
dei dati di cui ai commi 2 e 3 agli altri uffici interessati.
  6.   Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 1,  i  contratti
collettivi  nazionali del settore marittimo possono prevedere che una
quota  delle assunzioni effettuate dagli armatori e dalle societa' di
armamento,  comunque  non superiore al 12 per cento, sia riservata ai
lavoratori  svantaggiati, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k),
del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276, stabilendo i
requisiti  di  accesso,  le  percentuali di riserva e le modalita' di
adempimento.  E' preclusa in ogni caso l'assunzione ai lavoratori non
in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi  di  lavoro  per  essere  ammessi  a  prestare servizio di
navigazione.
 
          Nota all'art. 11:
              - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera k), del citato
          decreto legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai fini e agli effetti
          delle  disposizioni  di cui al presente decreto legislativo
          si intende per:
              (Omissis).
                k) «lavoratore   svantaggiato»:   qualsiasi   persona
          appartenente  a  una  categoria  che  abbia  difficolta'  a
          entrare,  senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi
          dell'art.  2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002
          del   12 dicembre  2002  della  Commissione  relativo  alla
          applicazione  degli  articoli 87  e 88 del trattato CE agli
          aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi
          dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
              (Omissis).».