Art. 14. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento i lavoratori marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare sono tenuti a presentarsi presso l'ufficio di collocamento competente per territorio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per rendere la dichiarazione di disponibilita' di cui all'articolo 9. Le autorita' marittime provvedono a garantire adeguate forme di pubblicita' del predetto obbligo. La presentazione e la dichiarazione di disponibilita' comportano la registrazione del lavoratore nell'elenco anagrafico e la compilazione della scheda professionale. La mancata presentazione e dichiarazione di disponibilita', senza giustificato motivo, comporta per il lavoratore marittimo l'obbligo di riacquisire i certificati di formazione necessari per l'imbarco prima di poter richiedere la registrazione nell'elenco anagrafico. 2. Dall'onere di presentazione di cui al comma precedente sono esentati i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano in servizio di navigazione.