Art. 14.

                      Disposizioni transitorie

  1.  In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  regolamento i
lavoratori  marittimi  iscritti  nelle  matricole della gente di mare
sono tenuti a presentarsi presso l'ufficio di collocamento competente
per  territorio  entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento  per rendere la dichiarazione di disponibilita'
di  cui all'articolo 9. Le autorita' marittime provvedono a garantire
adeguate  forme di pubblicita' del predetto obbligo. La presentazione
e  la dichiarazione di disponibilita' comportano la registrazione del
lavoratore  nell'elenco  anagrafico  e  la  compilazione della scheda
professionale.   La   mancata   presentazione   e   dichiarazione  di
disponibilita', senza giustificato motivo, comporta per il lavoratore
marittimo  l'obbligo  di  riacquisire  i  certificati  di  formazione
necessari  per  l'imbarco  prima di poter richiedere la registrazione
nell'elenco anagrafico.
  2.  Dall'onere  di  presentazione  di  cui al comma precedente sono
esentati i lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento risultano in servizio di navigazione.