Art. 2.

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «gente    di    mare»:   il   personale   marittimo   di   cui
all'articolo 115 del codice della navigazione;
    b) «armatore»:  la  persona  fisica  o  il soggetto giuridico che
esercita  l'impresa  di  navigazione  ai  sensi dell'articolo 265 del
codice della navigazione;
    c) «servizi  di  collocamento della gente di mare»: gli uffici di
collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, nel prosieguo denominati
«uffici  di  collocamento  della gente di mare», ovvero gli organismi
autorizzati  all'esercizio dell'intermediazione nel lavoro marittimo,
di cui alle lettere g) e h);
    d) «anagrafe  della  gente  di  mare»:  l'elenco  dei  lavoratori
marittimi  con  cittadinanza  italiana  o  comunitaria disponibili ad
arruolarsi per prestare servizio a bordo di navi italiane, costituito
quale  sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui
agli  articoli 4  e  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica
7 luglio 2000, n. 442;
    e) «scheda   professionale»:   documento   che  contiene  i  dati
anagrafici  e  professionali  del  personale  marittimo  di  cui alla
lettera a);
    f)  «borsa  del lavoro marittimo»: sistema aperto di incontro tra
domanda  ed  offerta  di  lavoro del settore marittimo, finalizzato a
favorire  la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro
marittimo;
    g) «enti   bilaterali   del   lavoro  marittimo»:  gli  organismi
costituiti  a  iniziativa  di una o piu' associazioni nazionali degli
armatori  e  dei  lavoratori marittimi quali sedi privilegiate per la
regolazione    del   mercato   del   lavoro   marittimo   attraverso:
l'intermediazione  nell'incontro  tra  domanda  ed  offerta di lavoro
marittimo;   la   gestione   delle   procedure  di  collocamento;  il
monitoraggio  delle  attivita'  e  dei  servizi  di  cui  al presente
regolamento;
    h) «comitato   centrale   per  il  coordinamento  in  materia  di
collocamento  della  gente  di  mare»:  Comitato  istituito  ai sensi
dell'articolo 5;
    i) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale il Ministero
del  lavoro e delle politiche sociali abilita gli enti bilaterali del
lavoro marittimo e le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n.  276,  allo svolgimento
dell'attivita' di intermediazione.
 
          Note all'art. 2:
              Il   testo   dell'art.  115  del  citato  codice  della
          navigazione e' il seguente:
              «Art.  115  (Categorie della gente di mare). - La gente
          di mare si divide in tre categorie:
                1. personale  di  stato  maggiore  e  di  bassa forza
          addetto  ai  servizi di coperta, di macchina e in genere ai
          servizi tecnici di bordo;
                2. personale  addetto  ai  servizi  complementari  di
          bordo;
                3. personale  addetto al traffico locale e alla pesca
          costiera.».
              - Il  testo  dell'art.  265  del  citato  codice  della
          navigazione e' il seguente:
              «Art.  265  (Dichiarazione  di  armatore). - Chi assume
          l'esercizio   di   una   nave   deve  preventivamente  fare
          dichiarazione  di  armatore all'ufficio di iscrizione della
          nave o del galleggiante.
              Quando  l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se
          l'armatore  non  vi  provvede, la dichiarazione puo' essere
          fatta dal proprietario.
              Quando   l'esercizio   e'  assunto  dai  comproprietari
          mediante   costituzione   di   societa'  di  armamento,  le
          formalita'  di cui agli, secondo comma, tengono luogo della
          dichiarazione di armatore.».
              - Il  testo  degli  articoli  4  e  7  del  decreto del
          Presidente   della   Repubbica   7   luglio  2000,  n.  442
          (Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  del
          procedimento  per il collocamento ordinario dei lavoratori,
          ai  sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997,
          n. 59.), e' il seguente:
              «Art.  4  (Elenco  anagrafico).  - 1. Le persone aventi
          l'eta' stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e
          che,   essendo  in  cerca  di  lavoro  perche'  inoccupate,
          disoccupate,  nonche'  occupate  in  cerca di altro lavoro,
          intendono   avvalersi   dei   servizi  competenti,  vengono
          inserite  in  un  elenco  anagrafico  indipendentemente dal
          luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene
          i  dati  anagrafici  completi del lavoratore nonche' i dati
          relativi   alla  residenza  all'eventuale  domicilio,  alla
          composizione  del  nucleo  familiare,  ai  titoli di studio
          posseduti,  all'eventuale appartenenza a categorie protette
          e   allo  stato  occupazionale.  L'inserimento  nell'elenco
          anagrafico  produce esclusivamente gli effetti previsti dal
          presente regolamento.
              2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla
          base   delle   informazioni   fornite   dal  lavoratore  e,
          d'ufficio,  sulla  base  delle  comunicazioni  obbligatorie
          provenienti   dai  datori  di  lavoro,  dalle  societa'  di
          fornitura  di  lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati
          all'attivita'  di  mediazione  tra  domanda  e  offerta  di
          lavoro.
              3.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni
          sindacali   dei   lavoratori   e   dei   datori  di  lavoro
          maggiormente  rappresentative  e la Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          del presente regolamento, sono definiti:
                a) il  contenuto  e  le  modalita' di trattamento dei
          dati   dell'elenco  anagrafico  essenziali  al  fine  della
          conduzione  coordinata ed integrata del sistema informativo
          lavoro,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 2,
          lettera d),   e   dall'art.   11  del  decreto  legislativo
          23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione
          dei titolari e dei responsabili del trattamento;
                b) le   modalita'   di   codifica   di   base   delle
          professioni;
                c) la   classificazione   dei   lavoratori   inseriti
          nell'elenco  anagrafico  a scopo statistico secondo criteri
          omogenei   con  quelli  definiti  in  sede  comunitaria  ed
          internazionale.
              4.  L'elenco  anagrafico  dei lavoratori e' gestito con
          l'impiego  di tecnologie informatiche ed e' organizzato con
          modalita'  che assicurino omogeneita' a livello nazionale e
          consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere,
          funzionali al S.I.L.
              5.   I   lavoratori  nazionali  e  comunitari  inseriti
          nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la
          durata   della   vita  lavorativa,  salvo  cancellazione  a
          domanda.
              6.  I  lavoratori stranieri in possesso del permesso di
          soggiorno   per  lavoro  subordinato  inseriti  nell'elenco
          anagrafico  che  perdono  il  posto  di  lavoro,  anche per
          dimissioni,  mantengono l'inserimento in tale elenco per il
          periodo  di  validita' residua del permesso di soggiorno e,
          comunque, per un periodo non superiore ad un anno.».
              «Art.  7  (Norme  abrogate). - 1. Ai sensi dell'art. 20
          della  legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
          vigore  del  presente regolamento sono abrogate le seguenti
          disposizioni:
                a) l'art.  6  della  legge 10 gennaio 1935, n. 112, e
          successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli
          obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto
          di  lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'art.
          8  della  stessa legge (seguivano le lettere b), c), d), e)
          ed f)  del  presente  comma 1, non ammesse al «Visto» della
          Corte dei conti).».
              -   Il   testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
          10 settembre  2003,  n.  276  (Attuazione  delle deleghe in
          materia  di  occupazione  e mercato del lavoro, di cui alla
          legge 14 febbraio 2003, n. 30), e' il seguente:
              «Art.  4  (Agenzie  per  il  lavoro).  -  1.  Presso il
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito
          un  apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
          svolgimento    delle    attivita'    di   somministrazione,
          intermediazione,   ricerca   e   selezione  del  personale,
          supporto  alla  ricollocazione  professionale.  Il predetto
          albo e' articolato in cinque sezioni:
                  a) agenzie  di somministrazione di lavoro abilitate
          allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20;
                  b) agenzie  di  somministrazione  di lavoro a tempo
          indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
          attivita'  specifiche  di cui all'art. 20, comma 3, lettere
          da a) a h);
                  c) agenzie di intermediazione;
                  d) agenzie di ricerca e selezione del personale;
                  e) agenzie    di   supporto   alla   ricollocazione
          professionale.
              2.  Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali
          rilascia  entro  sessanta  giorni  dalla richiesta e previo
          accertamento  della  sussistenza  dei requisiti giuridici e
          finanziari  di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria
          all'esercizio  delle  attivita'  per  le  quali viene fatta
          richiesta  di  autorizzazione,  provvedendo contestualmente
          alla  iscrizione  delle  agenzie nel predetto albo. Decorsi
          due  anni,  su  richiesta del soggetto autorizzato, entro i
          novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo
          indeterminato  subordinatamente  alla verifica del corretto
          andamento della attivita' svolta.
              3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente
          i   termini   previsti,   la   domanda   di  autorizzazione
          provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
              4.  Le  agenzie  autorizzate  comunicano alla autorita'
          concedente,  nonche'  alle regioni e alle province autonome
          competenti,  gli  spostamenti  di  sede,  l'apertura  delle
          filiali  o  succursali,  la  cessazione  della attivita' ed
          hanno   inoltre   l'obbligo   di   fornire  alla  autorita'
          concedente tutte le informazioni da questa richieste.
              5.  Il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali,
          con  decreto  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata   in   vigore  del  presente  decreto  legislativo,
          stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta
          di  autorizzazione  di  cui  al  comma 2,  i criteri per la
          verifica  del corretto andamento della attivita' svolta cui
          e'  subordinato  il  rilascio  della autorizzazione a tempo
          indeterminato,  i  criteri  e  le modalita' di revoca della
          autorizzazione,  nonche'  ogni  altro profilo relativo alla
          organizzazione  e alle modalita' di funzionamento dell'albo
          delle agenzie per il lavoro.
              6.  L'iscrizione  alla  sezione  dell'albo  di cui alla
          lettera a),  comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione
          della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e)
          del  predetto  albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di
          cui   al   comma 1,  lettera c),  comporta  automaticamente
          l'iscrizione   della  agenzia  alle  sezioni  di  cui  alle
          lettere d) ed e) del predetto albo.
              7.  L'autorizzazione  di  cui  al presente articolo non
          puo' essere oggetto di transazione commerciale.».