Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «gente di mare»: il personale marittimo di cui all'articolo 115 del codice della navigazione; b) «armatore»: la persona fisica o il soggetto giuridico che esercita l'impresa di navigazione ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione; c) «servizi di collocamento della gente di mare»: gli uffici di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, nel prosieguo denominati «uffici di collocamento della gente di mare», ovvero gli organismi autorizzati all'esercizio dell'intermediazione nel lavoro marittimo, di cui alle lettere g) e h); d) «anagrafe della gente di mare»: l'elenco dei lavoratori marittimi con cittadinanza italiana o comunitaria disponibili ad arruolarsi per prestare servizio a bordo di navi italiane, costituito quale sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; e) «scheda professionale»: documento che contiene i dati anagrafici e professionali del personale marittimo di cui alla lettera a); f) «borsa del lavoro marittimo»: sistema aperto di incontro tra domanda ed offerta di lavoro del settore marittimo, finalizzato a favorire la maggiore efficienza e trasparenza del mercato del lavoro marittimo; g) «enti bilaterali del lavoro marittimo»: gli organismi costituiti a iniziativa di una o piu' associazioni nazionali degli armatori e dei lavoratori marittimi quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro marittimo attraverso: l'intermediazione nell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro marittimo; la gestione delle procedure di collocamento; il monitoraggio delle attivita' e dei servizi di cui al presente regolamento; h) «comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare»: Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5; i) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali abilita gli enti bilaterali del lavoro marittimo e le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, allo svolgimento dell'attivita' di intermediazione.
Note all'art. 2: Il testo dell'art. 115 del citato codice della navigazione e' il seguente: «Art. 115 (Categorie della gente di mare). - La gente di mare si divide in tre categorie: 1. personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; 2. personale addetto ai servizi complementari di bordo; 3. personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.». - Il testo dell'art. 265 del citato codice della navigazione e' il seguente: «Art. 265 (Dichiarazione di armatore). - Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita' di cui agli, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.». - Il testo degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubbica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.), e' il seguente: «Art. 4 (Elenco anagrafico). - 1. Le persone aventi l'eta' stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che, essendo in cerca di lavoro perche' inoccupate, disoccupate, nonche' occupate in cerca di altro lavoro, intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore nonche' i dati relativi alla residenza all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette e allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento. 2. L'elenco anagrafico e' integrato ed aggiornato sulla base delle informazioni fornite dal lavoratore e, d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle societa' di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti: a) il contenuto e le modalita' di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico essenziali al fine della conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera d), e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con la contestuale individuazione dei titolari e dei responsabili del trattamento; b) le modalita' di codifica di base delle professioni; c) la classificazione dei lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico a scopo statistico secondo criteri omogenei con quelli definiti in sede comunitaria ed internazionale. 4. L'elenco anagrafico dei lavoratori e' gestito con l'impiego di tecnologie informatiche ed e' organizzato con modalita' che assicurino omogeneita' a livello nazionale e consentano aggregazioni e disaggregazioni, anche di genere, funzionali al S.I.L. 5. I lavoratori nazionali e comunitari inseriti nell'elenco anagrafico mantengono l'iscrizione per tutta la durata della vita lavorativa, salvo cancellazione a domanda. 6. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inseriti nell'elenco anagrafico che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, mantengono l'inserimento in tale elenco per il periodo di validita' residua del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.». «Art. 7 (Norme abrogate). - 1. Ai sensi dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'art. 6 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli obblighi ivi previsti, concernenti la consegna del libretto di lavoro all'atto dell'assunzione del lavoratore e l'art. 8 della stessa legge (seguivano le lettere b), c), d), e) ed f) del presente comma 1, non ammesse al «Visto» della Corte dei conti).». - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), e' il seguente: «Art. 4 (Agenzie per il lavoro). - 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle attivita' di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo e' articolato in cinque sezioni: a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attivita' di cui all'art. 20; b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attivita' specifiche di cui all'art. 20, comma 3, lettere da a) a h); c) agenzie di intermediazione; d) agenzie di ricerca e selezione del personale; e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'art. 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attivita' svolta. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata. 4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorita' concedente, nonche' alle regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attivita' ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla autorita' concedente tutte le informazioni da questa richieste. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le modalita' della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attivita' svolta cui e' subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalita' di revoca della autorizzazione, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalita' di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro. 6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo. 7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere oggetto di transazione commerciale.».