Art. 4. Indirizzo e coordinamento 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato centrale per il coordinamento in materia di collocamento della gente di mare, d'intesa con le regioni e province autonome nelle materie di loro competenza, esercita le funzioni di indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego nel settore marittimo, con particolare riferimento: al coordinamento dei servizi di collocamento della gente di mare; alla cooperazione internazionale e alle attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze occupazionali e sociali; alla partecipazione all'elaborazione in sede internazionale della normativa di competenza; alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso; alle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro nel settore marittimo; all'osservatorio del mercato del lavoro marittimo.