Art. 4.

                      Indirizzo e coordinamento

  1.  Il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Comitato  centrale  per  il  coordinamento in materia di collocamento
della  gente  di  mare,  d'intesa  con le regioni e province autonome
nelle  materie di loro competenza, esercita le funzioni di indirizzo,
promozione  e  coordinamento delle politiche dell'impiego nel settore
marittimo,  con particolare riferimento: al coordinamento dei servizi
di collocamento della gente di mare; alla cooperazione internazionale
e   alle   attivita'   di   prevenzione   e  studio  sulle  emergenze
occupazionali e sociali; alla partecipazione all'elaborazione in sede
internazionale  della  normativa  di  competenza;  alle iniziative di
contrasto  al  lavoro  sommerso; alle azioni rivolte all'integrazione
dei  sistemi  della formazione, della scuola e del lavoro nel settore
marittimo; all'osservatorio del mercato del lavoro marittimo.