Art. 5.

                       Servizi di collocamento

  1.  Il  collocamento della gente di mare e' esercitato dagli uffici
di  collocamento  della  gente  di  mare,  gia'  istituiti  ai  sensi
dell'articolo 2  del regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, che
dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento saranno
posti  alle  dipendenze  funzionali  del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ai sensi del comma 5.
  2.    Possono   inoltre   essere   autorizzati   allo   svolgimento
dell'attivita'  di  intermediazione  a  favore  dei propri associati,
nonche',  mediante  convenzione  con  il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali,  allo  svolgimento  di tutti gli adempimenti e le
certificazioni  affidati  ai  competenti uffici di collocamento della
gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione
che  svolgano  la predetta attivita' senza finalita' di lucro e fermo
restando  l'obbligo  della  interconnessione  con la borsa del lavoro
marittimo.
  3.  Con  autorizzazione  del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  possono  svolgere  attivita' di collocamento della gente di
mare anche le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  10 settembre  2003, n. 276. Con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  sono  determinati i requisiti e le
modalita' per il rilascio della predetta autorizzazione.
  4.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  consultive  in  ordine  alla
promozione,  all'indirizzo  e  al  coordinamento di cui al precedente
articolo 4,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche
sociali   da   adottarsi,   di   concerto   con   il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3
della   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  e  sentita  la  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  entro  60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  regolamento, viene istituito, all'interno del Ministero del
lavoro   e  delle  politiche  sociali,  nell'ambito  della  Direzione
generale  del  mercato  del  lavoro, un apposito comitato, denominato
«Comitato  centrale  per  il coordinamento in materia di collocamento
della  gente  di mare». Nella composizione del Comitato dovra' essere
assicurata   una   adeguata   rappresentanza   delle   regioni  e  la
partecipazione  di  un  rappresentante del Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca. Ai componenti del suddetto Comitato non spetta
alcun  rimborso  spese o indennita' di missione. Al funzionamento del
Comitato si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui
pertinenti capitoli di bilancio.
  5.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da emanarsi ai
sensi  dell'articolo 17,  comma 1,  lettera d)  della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sulla  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e delle
politiche   sociali   e  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  entro  60  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  regolamento,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica,  vengono  definite  la struttura, l'organizzazione
degli  uffici,  la dotazione organica e le modalita' di funzionamento
degli  uffici  di collocamento della gente di mare, ubicati presso le
autorita'  marittime  ma  funzionalmente  dipendenti che operano alle
dipendenze  funzionali  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali   in   relazione   alle   finalita'   previste  dal  presente
regolamento.
 
          Note all'art. 5:
              -  Per  il regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031,
          si vedano le note alle premesse.
              -   Per   il  testo  dell'art.  4  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, si vedano le note all'art 2.
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera d) e comma 3,
          della citata legge n. 400 del 1988, e' il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
              Omissis.
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;».
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 281
          del 1997, si vedano le note alle premesse.