Art. 6.

          Funzioni e competenze dei servizi di collocamento

  1.   Gli  uffici  di  collocamento  della  gente  di  mare  di  cui
all'articolo 5, comma 1, svolgono le seguenti funzioni:
    a) gestione  degli  elenchi  anagrafici  dei lavoratori marittimi
disponibili all'arruolamento;
    b) gestione  della  scheda  professionale dei lavoratori inseriti
nell'elenco anagrafico;
    c) accertamento  e verifica dello stato di disoccupazione e della
disponibilita' al lavoro marittimo;
    d) preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
    e) registrazione  delle comunicazioni obbligatorie degli armatori
in materia di arruolamento;
    f) monitoraggio  statistico  delle  consistenze  e  dei flussi di
lavoro marittimo.
  2.  Entro  120  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  e sempre che sia stata concessa l'autorizzazione di cui
al comma 3 dell'articolo 5, il Comitato centrale per il coordinamento
in materia di collocamento della gente di mare, puo' stipulare, senza
nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con gli enti
bilaterali  del  lavoro  marittimo una convenzione avente per oggetto
l'affidamento  delle  funzioni  e  dei  compiti di cui al comma 1. La
convenzione  definisce,  altresi',  le  modalita' di raccordo tra gli
enti  bilaterali e gli uffici di collocamento della gente di mare, al
fine  di assicurare le caratteristiche unitarie dell'anagrafe e della
scheda  professionale  e lo sviluppo della borsa nazionale del lavoro
marittimo.