Art. 7. 
 
                    Anagrafe della gente di mare 
 
  1. I cittadini italiani o comunitari,  di  eta'  non  inferiore  ai
sedici anni, che abbiano adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e
alla  formazione  in  base  alle  disposizioni  di  cui  al   decreto
legislativo 15 aprile 2005, n.  76,  e  che  siano  in  possesso  dei
requisiti stabiliti dall'articolo 119 del codice  della  navigazione,
che   intendono   avvalersi   dei   servizi   di   collocamento   per
l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti a cura dell'ufficio
di collocamento di cui all'articolo 5, comma 1, del  luogo  del  loro
domicilio,  in  una  sezione  speciale  dell'elenco  anagrafico   dei
lavoratori, di cui agli articoli 4 e 7  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. 
  2. Possono altresi' essere inseriti nel medesimo elenco di  cui  al
comma 1 gli allievi degli Istituti tecnici nautici e  degli  Istituti
professionali ad indirizzo marittimo. 
  3. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario  il
consenso di chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela. 
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  viene  definito  il  modello  di
comunicazione,  il  formato  di  trasmissione   e   il   sistema   di
classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente
di mare, nonche' le modalita' di collegamento con le matricole  della
gente di mare di cui agli articoli 118 e seguenti  del  codice  della
navigazione. 
  5. L'elenco anagrafico della gente di mare e' aggiornato su istanza
dell'interessato ovvero d'ufficio nei seguenti casi: 
    a) per superamento dei limiti massimi di eta', salvo  i  casi  di
deroga consentiti dalle disposizioni vigenti; 
    b) per morte dell'interessato; 
    c) nel caso di perdita dei requisiti  e  di  cancellazione  dalle
matricole; 
    d) per abbandono dell'attivita' marittima o per  indisponibilita'
all'imbarco prolungata per oltre due anni; 
    e) sulla base delle comunicazioni  obbligatorie  da  parte  degli
armatori, di cui all'articolo 11. 
 
          Note all'art. 7:
              - Il  testo  del decreto legislativo 15 aprile 2005, n.
          76  (Definizione  delle  norme  generali sul diritto-dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione,  a  norma dell'art. 2,
          comma 1,  lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2005, n. 103.
              - Il  testo  dell'art.  119  del  citato  codice  della
          navigazione, e' il seguente:
              «Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e
          nei  registri).  -  Possono  conseguire  l'iscrizione nelle
          matricole  della  gente  di  mare  i  cittadini  italiani o
          comunitari  di  eta'  non  inferiore  ai  quindici anni che
          abbiano  i  requisiti  per ciascuna categoria stabiliti dal
          regolamento.
              Possono  essere iscritti nelle matricole della gente di
          mare  gli  allievi  degli  Istituti tecnici nautici e degli
          Istituti professionali ad indirizzo marittimo.
              Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione puo'
          consentire  che  nelle  matricole della gente di mare siano
          iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
              Il   Ministro   per   le   comunicazioni,   sentite  le
          organizzazioni  sindacali  competenti puo' disporre, quando
          le  condizioni  del  lavoro  marittimo  lo  richiedano,  la
          sospensione  dell'iscrizione nelle matricole della gente di
          mare.
              Per  l'iscrizione  di  minori  degli  anni  diciotto e'
          necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o
          la tutela.
              I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale
          addetto  ai  servizi portuali e del personale tecnico delle
          costruzioni  sono  stabiliti  dal  regolamento  o, nel caso
          indicato  dal secondo comma dell'art. 116, dal Ministro per
          le comunicazioni.
              Per  l'esercizio  della  pesca  costiera e del traffico
          locale,  possono  conseguire  l'iscrizione  nella matricola
          della  gente di mare della terza categoria anche coloro che
          abbiano  superato  il  venticinquesimo  anno  di eta' e che
          abbiano  i  requisiti  stabiliti  dal  regolamento per tale
          categoria.
              A  coloro  che  conseguono l'iscrizione nelle matricole
          della  gente  di  mare,  ai  sensi  del precedente comma e'
          interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.».
              - Per  il testo degli articoli 4 e 7 del citato decreto
          del  Presidente della Repubblica n. 442 del 2000, si vedano
          nota all'art. 2.
              -  Per il testo del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, si vedano le note alle premesse.
              - Per  gli  articoli 118  e  seguenti  del codice della
          navigazione, si vedano le note alle premesse.