Art. 8. 
 
        Scheda professionale e classificazione del personale 
 
  1. Con il decreto di cui al precedente articolo 7, comma  4,  viene
altresi'  definito  il  modello  di  comunicazione,  il  formato   di
trasmissione e il sistema di classificazione  dei  dati  relativi  ai
lavoratori marittimi da inserire nella scheda  professionale  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  7  luglio
2000, n. 442. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con i Ministri del lavoro e  delle  politiche  sociali  e
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   sentita   la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  di  cui  al   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da  adottarsi  entro  180  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  vengono
definite le qualifiche professionali del  personale  marittimo  ed  i
relativi requisiti minimi. Fino all'emanazione del  predetto  decreto
le qualifiche professionali del personale  marittimo  ed  i  relativi
requisiti minimi sono indicati nell'allegato al presente regolamento. 
 
          Note all'art.8:
              - Il   testo   dell'art.   5  del  citato  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  n.  442  del  2000,  e'  il
          seguente:
              «Art.  5  (Scheda  professionale).  - 1. Entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
          sociale,  sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  il  Ministro  per  la  funzione pubblica e il
          Ministro    per    le   pari   opportunita',   nonche'   le
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
          lavoro  maggiormente  rappresentative,  previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, determina le
          caratteristiche  del  modello di scheda professionale nella
          quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono
          inserite le informazioni relative alle esperienze formative
          e professionali e alle disponibilita' del lavoratore.
              2.  La  scheda  professionale  di cui al comma 1, viene
          rilasciata   dal   competente   servizio  per  l'impiego  e
          contiene,  altresi',  i  dati  relativi alla certificazione
          delle   competenze   professionali   in   raccordo  con  le
          disposizioni in materia di formazione professionale.
              3.  Al  fine  di  favorire  l'accesso  ai  servizi  per
          l'impiego  le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro
          e   della   previdenza  sociale,  nell'ambito  delle  linee
          strategiche definite dall'Autorita' per l'informatica nella
          pubblica   amministrazione  (AIPA),  possono  prevedere  il
          rilascio  alle  persone  in  cerca  di  lavoro di una carta
          elettronica  personale  contenente le chiavi d'accesso alle
          banche dati del S.I.L.».
              - Per  il  testo  del citato decreto legislativo n. 281
          del 1997, si vedano le note alle premesse.