Art. 8. Scheda professionale e classificazione del personale 1. Con il decreto di cui al precedente articolo 7, comma 4, viene altresi' definito il modello di comunicazione, il formato di trasmissione e il sistema di classificazione dei dati relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella scheda professionale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi. Fino all'emanazione del predetto decreto le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi sono indicati nell'allegato al presente regolamento.
Note all'art.8: - Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000, e' il seguente: «Art. 5 (Scheda professionale). - 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per le pari opportunita', nonche' le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina le caratteristiche del modello di scheda professionale nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico, sono inserite le informazioni relative alle esperienze formative e professionali e alle disponibilita' del lavoratore. 2. La scheda professionale di cui al comma 1, viene rilasciata dal competente servizio per l'impiego e contiene, altresi', i dati relativi alla certificazione delle competenze professionali in raccordo con le disposizioni in materia di formazione professionale. 3. Al fine di favorire l'accesso ai servizi per l'impiego le regioni, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), possono prevedere il rilascio alle persone in cerca di lavoro di una carta elettronica personale contenente le chiavi d'accesso alle banche dati del S.I.L.». - Per il testo del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note alle premesse.