IL MINISTRO DELLA DIFESA

  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive
modificazioni  e,  in  particolare,  l'articolo 2, comma 4-quinquies,
introdotto   dall'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto
legislativo  28  novembre  2005, n. 253, che prevede che, con decreto
del  Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, siano adottate le disposizioni che
disciplinano  i  corsi  di  formazione  per  l'accesso ai ruoli degli
ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri,  nonche'  le  relative  graduatorie  di  merito, cause e
procedure di rinvio e di espulsione;
  Vista  la  legge  19  maggio  1986,  n.  224,  recante norme per il
reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento delle
Forze  armate  e  modifiche  ed  integrazioni alla legge 20 settembre
1980, n. 574;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997,
n.  511,  recante  il regolamento concernente norme di organizzazione
dell'Accademia navale;
  Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'Amministrazione della difesa;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni,  concernente il riordino del reclutamento, dello stato
giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  gennaio  2000,  n. 24, recante
disposizioni  in  materia  di  reclutamento su base volontaria, stato
giuridico e avanzamento del personale femminile;
  Visto  il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il
testo  unico in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita';
  Visto  il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, recante disposizioni per disciplinare la
  trasformazione    progressiva    dello    strumento   militare   in
  professionale;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva e la disciplina dei
volontari di truppa in ferma prefissata;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999,
n. 556, recante il regolamento relativo alle attribuzioni dei vertici
militari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre 1999, n. 509, recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, come modificato
dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
  Visto   il   decreto   ministeriale  12  aprile  2001,  recante  la
determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie
nelle   scienze  della  difesa  e  della  sicurezza,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
128 del 5 giugno 2001;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 24 gennaio 2005
e del 27 marzo 2006;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
prevista  dall'articolo  17,  comma  3, della citata legge n. 400 del
1988 (nota n. 8/20988 del 9 maggio 2006);
  Sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                    Compiti dell'Accademia navale

  1.  L'Accademia  navale,  con  sede  a  Livorno,  e' un istituto di
formazione militare e di studi di livello universitario, che provvede
alla  formazione  degli  ufficiali  di  tutti  i  corpi  della Marina
militare.  Essa  puo'  concorrere  anche  alla  formazione  di  altro
personale  della  Forza  armata,  di  personale appartenente ad altre
Forze  armate  o  Corpi armati dello Stato, di personale civile e, in
base ad accordi internazionali, di personale militare di Forze armate
estere.
  2.  L'Accademia  navale  partecipa, compatibilmente con le primarie
esigenze  didattiche,  ad  attivita' di studio e di ricerca a livello
universitario  nei  settori  di  preminente  interesse  della  Marina
militare.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificare  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              -  Il  testo  dell'art. 2, comma 4-quinquies introdotto
          dall'art.  2,  comma 1,  lettera g) del decreto legislativo
          28 novembre   2005,   n.  253,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.   291   del  15 dicembre  2005  del  decreto
          legislativo  28 novembre 1997, n. 464, (Riforma strutturale
          delle   Forze   armate,   a  norma  dell'art.  1,  comma 1,
          lettere a),  d)  ed  h),  della  legge 28 dicembre 1995, n.
          549),   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  3  del
          5 gennaio 1998:
              «4-quinquies.  Le disposizioni che disciplinano i corsi
          di  formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei
          sottufficiali  delle  Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri,  nonche'  le  relative  graduatorie di merito,
          cause  e procedure di rinvio e di espulsione, sono adottate
          con  decreto  del Ministro della difesa, ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dalla data
          di  entrata in vigore del regolamento dell'Accademia navale
          ai  sensi  del  presente  comma, e' abrogato il decreto del
          Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 511.».
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi 3  e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, Supplemento ordinario), e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              «4.  I  regolamenti  di cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
              - La  legge  19 maggio  1986,  n.  224,  (Norme  per il
          reclutamento  degli  ufficiali  e  sottufficiali  piloti di
          complemento  delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
          alla  legge  20 settembre  1980,  n. 574) e' pubblicata nel
          Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 125 del
          31 maggio1986.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          2 settembre  1997,  n.  511,  (Regolamento recante norme di
          organizzazione   dell'Accademia   navale),   abrogato   dal
          presente   regolamento,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1998.
              - La  legge  18 febbraio  1997, n. 25 (Attribuzioni del
          Ministro  della  difesa, ristrutturazione dei vertici delle
          Forze  Armate  e  dell'Amministrazione  della  difesa),  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
          1997.
              - Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490,
          (Riordino   del   reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
          dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma  dell'art. 1,
          comma 97,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' stato
          pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.
              - Il   decreto  legislativo  31 gennaio  2000,  n.  24,
          (Disposizioni   in   materia   di   reclutamento   su  base
          volontaria,  stato  giuridico  e  avanzamento del personale
          femminile  nelle  Forze armate e nel Corpo della Guardia di
          finanza,   a   norma  dell'art.  1,  comma 2,  della  legge
          20 ottobre  1999,  n.  380),  e'  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2000.
              - Il  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, (Testo
          unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
          sostegno  della  maternita'  e  della  paternita',  a norma
          dell'art.   15   della  legge  8 marzo  2000,  n.  53),  e'
          pubblicato   nel   Supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
              - Il   decreto   legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,
          (Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare  in professionale a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331),  e'  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
              - La   legge   23 agosto  2004,  n.  226,  (Sospensione
          anticipata  del  servizio obbligatorio di leva e disciplina
          dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega
          al   Governo   per  il  conseguente  coordinamento  con  la
          normativa   di   settore),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          1999, n. 556, (Regolamento di attuazione dell'art. 10 della
          legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni
          dei vertici militari), pubblicato nel Supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2000.
              - Il  decreto  ministeriale  3 novembre  1999,  n. 509,
          (Norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli atenei),
          come  modificato  dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004,
          n.  270  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 2 del
          4 gennaio 2000.
              - Il  decreto  ministeriale  12 aprile 2001, recante la
          determinazione  delle  classi  delle  lauree specialistiche
          universitarie  nelle scienze della difesa e della sicurezza
          e'  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001.