Art. 10. Corsi di formazione specialistica 1. I corsi di formazione specialistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono intesi al conferimento di abilitazioni e specializzazioni di carattere militare e al perfezionamento professionale degli ufficiali in servizio permanente di tutti i Corpi e ruoli della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato. 2. Le graduatorie di fine corso sono stilate sulla base dei risultati degli scrutini o degli esami previsti. 3. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16 i frequentatori che hanno superato gli esami in prima sessione precedono in graduatoria coloro che li hanno superati in seconda sessione, a loro volta ordinati a seconda del numero di discipline superate in seconda sessione.