Art. 10.

                  Corsi di formazione specialistica

  1. I corsi di formazione specialistica di cui all'articolo 3, comma
1,  lettera  f),  sono  intesi  al  conferimento  di  abilitazioni  e
specializzazioni   di   carattere   militare   e  al  perfezionamento
professionale degli ufficiali in servizio permanente di tutti i Corpi
e  ruoli della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati
dello Stato.
  2.  Le  graduatorie  di  fine  corso  sono  stilate  sulla base dei
risultati degli scrutini o degli esami previsti.
  3.  Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 16 i frequentatori
che   hanno  superato  gli  esami  in  prima  sessione  precedono  in
graduatoria  coloro che li hanno superati in seconda sessione, a loro
volta ordinati a seconda del numero di discipline superate in seconda
sessione.