Art. 11.

               Allievi ufficiali piloti di complemento

  1.  Agli  allievi  ufficiali  piloti di complemento si applicano le
disposizioni  in materia di stato giuridico e avanzamento di cui alla
legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 11:
              -  Per  la legge n. 224 del 1986 si vedano le note alle
          premesse.