Art. 11. Allievi ufficiali piloti di complemento 1. Agli allievi ufficiali piloti di complemento si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico e avanzamento di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224 e successive modificazioni.
Nota all'art. 11: - Per la legge n. 224 del 1986 si vedano le note alle premesse.