Art. 12.

       Allievi ufficiali di complemento e in ferma prefissata

  1.  I  corsi  per  allievi  ufficiali  di complemento e per allievi
ufficiali in ferma prefissata provvedono alla formazione di ufficiali
nei vari Corpi della Marina militare. L'ammissione ha luogo per
  concorso,   bandito  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare.
  2. Ai fini del superamento del corso, e' necessario:
    a)  aver  superato  gli  scrutini  o gli esami previsti dal piano
degli studi del corso;
    b)  aver  conseguito l'idoneita' per quanto riguarda l'attitudine
professionale.
  3.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  ufficiali di
complemento  e  gli allievi ufficiali in ferma prefissata assumono la
qualifica  di  allievi  ufficiali  e  sono equiparati ai comuni di 2ยช
classe.