Art. 12. Allievi ufficiali di complemento e in ferma prefissata 1. I corsi per allievi ufficiali di complemento e per allievi ufficiali in ferma prefissata provvedono alla formazione di ufficiali nei vari Corpi della Marina militare. L'ammissione ha luogo per concorso, bandito dalla Direzione generale per il personale militare. 2. Ai fini del superamento del corso, e' necessario: a) aver superato gli scrutini o gli esami previsti dal piano degli studi del corso; b) aver conseguito l'idoneita' per quanto riguarda l'attitudine professionale. 3. Durante la frequenza del corso, gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi ufficiali in ferma prefissata assumono la qualifica di allievi ufficiali e sono equiparati ai comuni di 2ยช classe.