Art. 13.

                 Dimissioni d'autorita' e a domanda

  1. I frequentatori dei corsi sono dimessi d'autorita':
    a) nei casi di grave mancanza disciplinare;
    b) per insufficiente attitudine professionale;
    c) per perdita dei requisiti psico-fisici.
  2.  I  frequentatori  dei  corsi  normali  sono,  altresi', dimessi
d'autorita' qualora:
    a)  all'inizio  del terzo anno di corso rifiutino di contrarre la
ferma prevista;
    b) abbiano riportato uno scarso profitto negli studi;
    c) siano respinti, dopo aver gia' ripetuto un anno di corso;
    d)  non  abbiano  superato,  entro  il  primo trimestre dell'anno
accademico  cui  sono  stati  ammessi, l'esame di cui all'articolo 6,
comma   4,   primo  e  secondo  periodo,  e  non  abbiano  conseguito
l'idoneita' in attitudine professionale.
  3.  I  frequentatori  dei corsi possono essere dimessi a domanda in
qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi.
  4. Gli allievi del primo anno del corso normale dimessi d'autorita'
o a domanda sono prosciolti dalla ferma contratta.
  5. Gli allievi del secondo anno del corso normale dimessi:
    a)  d'autorita'  per  i casi di cui al comma 1 e comma 2, lettera
a), sono prosciolti dalla ferma contratta;
    b)  a  domanda  oppure  d'autorita' per i casi di cui al comma 2,
lettere  b),  c), e d), completano la ferma precedentemente contratta
in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale.
  6.  Gli  aspiranti  guardiamarina  del  terzo anno di corso normale
dimessi:
    a)  d'autorita'  per  i  casi  di cui al comma 1, sono prosciolti
dalla ferma contratta;
    b)  a  domanda  oppure  d'autorita' per i casi di cui al comma 2,
lettere  b), c), e d), transitano con il grado di guardiamarina nella
categoria  degli  ufficiali ausiliari in ferma prefissata, secondo le
modalita' di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c).
  7. Nel caso di dimissioni d'autorita', il comandante dell'Accademia
navale comunica all'interessato l'inizio e le cause del procedimento,
dando  allo  stesso  comunicazione della facolta' di prendere visione
degli  atti  e, per i soli casi di cui ai commi 1 e 2, lettera b), di
presentare  memorie entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione
di  inizio  procedimento.  Il procedimento si conclude nel termine di
sessanta    giorni    dall'avvenuta   comunicazione   all'interessato
dell'avvio del procedimento.
  8.  Per gli allievi e gli aspiranti guardiamarina frequentatori dei
corsi  normali, le dimissioni, l'aggregazione al corso successivo, il
proscioglimento  dalla  ferma  o l'assolvimento della stessa ai sensi
dell'articolo 6, comma 7, la reintegrazione nel grado rivestito per i
soggetti  gia'  in  servizio  all'atto dell'ammissione all'Accademia,
sono  disposti dalla Direzione generale per il personale militare con
provvedimento   motivato,  su  proposta  dell'ammiraglio  comandante,
sentito il parere dell'Ispettore delle scuole.
  9.  Ai  frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli
normali   a   nomina   diretta   dimessi   d'autorita'  o  a  domanda
dall'Accademia, si applicano le norme di cui all'articolo 4, comma 9,
del decreto legislativo n. 490 del 1997.
  10.  Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli
speciali dimessi d'autorita' o a domanda dall'Accademia, si applicano
le  norme di cui dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n.
490 del 1997.
 
          Note all'art. 13:
              -  Per  il  testo  dell'art.  4,  comma 9,  del decreto
          legislativo n. 490 del 1997 si vedano le note all'art. 4.
              -  Il  testo  dell'art.  5, comma 6, del citato decreto
          legislativo n. 490 del 1997, e' il seguente.
              «6.   I   frequentatori   che   non  superino  i  corsi
          applicativi:
                a) se   provenienti   dal   ruolo   dei  marescialli,
          rientrano  nella  categoria  di  provenienza. Il periodo di
          durata  del  corso  e' in tali casi computato per intero ai
          fini dell'anzianita' di servizio;
                b) se  provenienti  dal  complemento,  completano  la
          ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in
          congedo;
                c) se   provenienti   dai   frequentatori  dei  corsi
          normali,   completano   la  ferma  eventualmente  contratta
          ovvero,  se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in
          congedo;
                d) se  provenienti  dalla vita civile, sono collocati
          in  congedo  a  meno che non debbano assolvere o completare
          gli obblighi di leva.
              6-bis.  Nel  caso  di  conseguimento  della  nomina  ad
          ufficiale  per  effetto  delle  disposizioni  del  presente
          articolo,  al  personale  proveniente,  senza  soluzione di
          continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal
          ruolo  dei  marescialli,  dal ruolo dei sergenti ovvero dai
          volontari   di  truppa,  qualora  gli  emolumenti  fissi  e
          continuativi   in   godimento   siano  superiori  a  quelli
          spettanti  nella  nuova posizione, e' attribuito un assegno
          personale  pari alla relativa differenza, riassorbibile con
          i  futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione
          di  carriera  o  per  effetto  di  disposizioni normative a
          carattere generale.»..