Art. 13. Dimissioni d'autorita' e a domanda 1. I frequentatori dei corsi sono dimessi d'autorita': a) nei casi di grave mancanza disciplinare; b) per insufficiente attitudine professionale; c) per perdita dei requisiti psico-fisici. 2. I frequentatori dei corsi normali sono, altresi', dimessi d'autorita' qualora: a) all'inizio del terzo anno di corso rifiutino di contrarre la ferma prevista; b) abbiano riportato uno scarso profitto negli studi; c) siano respinti, dopo aver gia' ripetuto un anno di corso; d) non abbiano superato, entro il primo trimestre dell'anno accademico cui sono stati ammessi, l'esame di cui all'articolo 6, comma 4, primo e secondo periodo, e non abbiano conseguito l'idoneita' in attitudine professionale. 3. I frequentatori dei corsi possono essere dimessi a domanda in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi. 4. Gli allievi del primo anno del corso normale dimessi d'autorita' o a domanda sono prosciolti dalla ferma contratta. 5. Gli allievi del secondo anno del corso normale dimessi: a) d'autorita' per i casi di cui al comma 1 e comma 2, lettera a), sono prosciolti dalla ferma contratta; b) a domanda oppure d'autorita' per i casi di cui al comma 2, lettere b), c), e d), completano la ferma precedentemente contratta in qualita' di volontari in ferma prefissata quadriennale. 6. Gli aspiranti guardiamarina del terzo anno di corso normale dimessi: a) d'autorita' per i casi di cui al comma 1, sono prosciolti dalla ferma contratta; b) a domanda oppure d'autorita' per i casi di cui al comma 2, lettere b), c), e d), transitano con il grado di guardiamarina nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata, secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c). 7. Nel caso di dimissioni d'autorita', il comandante dell'Accademia navale comunica all'interessato l'inizio e le cause del procedimento, dando allo stesso comunicazione della facolta' di prendere visione degli atti e, per i soli casi di cui ai commi 1 e 2, lettera b), di presentare memorie entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di inizio procedimento. Il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento. 8. Per gli allievi e gli aspiranti guardiamarina frequentatori dei corsi normali, le dimissioni, l'aggregazione al corso successivo, il proscioglimento dalla ferma o l'assolvimento della stessa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, la reintegrazione nel grado rivestito per i soggetti gia' in servizio all'atto dell'ammissione all'Accademia, sono disposti dalla Direzione generale per il personale militare con provvedimento motivato, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. 9. Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta dimessi d'autorita' o a domanda dall'Accademia, si applicano le norme di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997. 10. Ai frequentatori dei corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dimessi d'autorita' o a domanda dall'Accademia, si applicano le norme di cui dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 1997.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo n. 490 del 1997 si vedano le note all'art. 4. - Il testo dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 490 del 1997, e' il seguente. «6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva. 6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.»..