Art. 14. Licenze 1. Ai frequentatori dei corsi e' concessa la licenza durante i periodi di interruzione dell'attivita' didattica ed addestrativa. 2. Al di fuori dei periodi di cui al comma 1, i frequentatori possono fruire delle licenze straordinarie di convalescenza o per imminente pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado. In casi eccezionali, il comandante dell'Accademia navale puo' concedere la licenza per motivi di carattere privato e per sostenere esami di Stato o altri esami analoghi.