Art. 14.

                               Licenze

  1.  Ai  frequentatori  dei  corsi  e' concessa la licenza durante i
periodi di interruzione dell'attivita' didattica ed addestrativa.
  2.  Al  di  fuori  dei  periodi  di cui al comma 1, i frequentatori
possono  fruire  delle  licenze  straordinarie di convalescenza o per
imminente  pericolo di vita o per morte del coniuge o di un parente o
affine  entro  il  secondo  grado. In casi eccezionali, il comandante
dell'Accademia  navale  puo'  concedere  la  licenza  per  motivi  di
carattere  privato  e  per  sostenere  esami  di  Stato o altri esami
analoghi.